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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09173/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, lo aveva condannato per tentato omicidio, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, con esclusione delle attenuanti generiche e conferma delle statuizioni civili. Con un unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 56 e 575 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta non fosse idonea a cagionare la morte e che il coltello utilizzato non avesse caratteristiche tali da rendere configurabile il tentato omicidio. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente confutativa e reiterativa rispetto a questioni di merito già esaminate, rilevando che i giudici territoriali avevano motivato in modo coerente sull'idoneità dei mezzi, sulle modalità dell'azione, sul dolo omicidiario e sulle minacce di morte rivolte alla vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La motivazione ha valorizzato la correttezza e completezza della motivazione di merito sulla configurabilità del tentato omicidio, evidenziando che la doglianza difensiva mirava solo a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 56 c.p.

    La Corte ribadisce che, ai fini del tentativo, rilevano la condotta, i mezzi impiegati, la direzione non equivoca dell'azione e l'elemento soggettivo, potendo sussistere tentato omicidio anche se la vittima resta illesa.

  • art. 575 c.p.

    È richiamato quale norma incriminatrice dell'omicidio volontario, in rapporto alla contestazione del tentato omicidio.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il criterio relativo alla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del fatto o delle prove: la Corte di cassazione verifica solo che il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi, risposto alle deduzioni difensive e seguito un percorso argomentativo логicamente corretto.
  • La censura sulla insussistenza del tentativo di omicidio è inammissibile se si limita a contestare in modo apodittico l'idoneità dello strumento usato, senza confrontarsi con la motivazione che valorizza le concrete modalità esecutive, la direzione dei colpi, la potenzialità lesiva dell'arma e le minacce di morte.
  • Ai fini della configurabilità del tentativo, non è necessario che l'evento morte si realizzi; occorre valutare la condotta, i mezzi impiegati, la non equivocità dell'azione e il dolo che la sorregge.
  • La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando spiega in modo organico e coerente perché gli elementi oggettivi e soggettivi conducano alla qualificazione del fatto come tentato omicidio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTentativo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoNullità processuale

Testo integrale

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