Cassazione Penale, Ordinanza n. 09172/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per la violazione dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'atto era stato proposto formalmente come appello e poi riqualificato in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Palermo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato presentato da un soggetto non legittimato, poiché sottoscritto da un difensore non abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori; ha quindi ritenuto l'impugnazione inammissibile de plano. La questione trattata non riguarda il merito della condanna, ma la legittimazione tecnica alla proposizione del ricorso e la non operatività del principio di conservazione del mezzo di impugnazione in deroga alle regole sui diversi tipi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, ma non oggetto di scrutinio nel merito da parte della Corte di cassazione.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato.
Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.
In caso di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio di imposizione della sanzione pecuniaria in assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119
Il principio di conservazione non può consentire di eludere le regole che disciplinano i diversi mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un soggetto privo della necessaria abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, trattandosi di difetto di legittimazione tecnica non sanabile con la mera veste formale attribuita all'atto.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione opera solo entro i limiti consentiti dalle norme processuali e non può trasformare un'impugnazione formalmente e sostanzialmente inammissibile in un mezzo diverso al fine di superare i requisiti di legittimazione e forma richiesti dalla legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09162/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09173/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09174/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09175/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09176/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09177/2025 del 05/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →