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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09162/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassazione)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso contro il decreto del Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, pronunciato in sede di rinvio sull'opposizione allo stato passivo. La vicenda concreta riguarda il rigetto dell'istanza di ammissione allo stato passivo del Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l., società sottoposta a confisca di prevenzione disposta nei confronti di un terzo, proposta dalla società odierna ricorrente. Nel ricorso straordinario la difesa sosteneva preliminarmente l'ammissibilità del rimedio, assumendo che la posizione processuale della società fosse equiparabile a quella del condannato; in via subordinata chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 625-bis, commi 1 e 2, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevede la proponibilità del ricorso anche da parte del creditore istante ex art. 52 d.lgs. 159/2011. Quanto al merito del preteso errore di fatto, venivano dedotte: la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e la contraddittorietà della decisione impugnata rispetto alla proposta di rigetto formulata dall'amministratore giudiziario nella fase sommaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non sia un rimedio previsto nei confronti delle decisioni della Cassazione rese in materia di misure di prevenzione e, comunque, che il rimedio sia riservato al solo condannato avverso sentenze di condanna idonee a stabilizzare il giudicato. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, rilevando che il mezzo straordinario di impugnazione non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    mezzo straordinario di impugnazione per errore di fatto, di natura eccezionale e non estensibile in via analogica oltre i casi espressamente previsti; non proponibile contro decisioni della Cassazione in materia di misure di prevenzione e riservato al condannato avverso sentenze di condanna.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nel dedurre l'errore di fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato quale base procedurale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 159/2011

    norma invocata dalla difesa come parametro per estendere la legittimazione al ricorso straordinario al creditore istante nella procedura di prevenzione.

  • art. 3 Cost.

    evocato a sostegno della questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevole disparità di trattamento.

  • art. 24 Cost.

    evocato per dedotta lesione del diritto di difesa della società creditrice.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    evocato in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 13 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale della questione di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • La legittimazione a proporre il ricorso straordinario spetta al condannato e il rimedio è riferito alle sentenze di condanna; non è proponibile contro decisioni della Cassazione rese in procedimenti incidentali o ante iudicatum, come quelli in materia di misure di prevenzione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario rileva prima ancora della tipologia dell'errore la qualità soggettiva del ricorrente e la natura della decisione impugnata, che deve essere idonea a stabilizzare il giudicato.
  • La diversità di tutela processuale prevista dal legislatore per situazioni diverse non integra di per sé violazione dei parametri costituzionali quando la disciplina attiene a un mezzo straordinario di impugnazione di stretta interpretazione.
  • Quando il ricorso è proposto in casi non consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con il rito camerale previsto dalla legge e applicare le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

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