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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09175/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., aveva proposto reclamo avverso un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino. Il Presidente del Tribunale aveva rigettato il reclamo per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo rilevante il trasferimento del detenuto presso altro istituto. In cassazione il condannato, tramite difensore, denunciava violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., richiamando gli artt. 24 Cost., 666, comma 2, e 667 c.p.p., nonché l'art. 35-bis ord. pen. La Corte rileva che il ricorso non sviluppa in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi fattuali a sostegno della censura, risultando aspecifico e privo della necessaria puntualizzazione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    indica il regime detentivo differenziato cui era sottoposto il ricorrente; la decisione non affronta il merito del regime, ma solo il ricorso contro il rigetto del reclamo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno delle doglianze, in funzione di tutela del diritto di difesa.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel censurare il provvedimento impugnato.

  • art. 667 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel censurare il provvedimento impugnato.

  • art. 35-bis ord. pen.

    richiamato dalla difesa come norma processuale rilevante per il reclamo in materia esecutiva/penitenziaria.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a richiamare norme e vizi senza sviluppare censure specifiche, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi fattuali posti a base dell'impugnazione.
  • In materia di impugnazioni avverso provvedimenti del giudice di sorveglianza, la deduzione di violazione di legge non è sufficiente se la doglianza non è autosufficiente e non chiarisce in modo puntuale il percorso argomentativo contro il provvedimento impugnato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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