Cassazione Penale, Ordinanza n. 09174/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. applicato a un soggetto condannato quale esponente apicale di un'associazione camorristica. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo, ritenendo ancora attuale la sussistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale di provenienza sulla base dell'elevatissimo spessore criminale del detenuto, della sua pretesa posizione di vertice nella cosca e delle informazioni acquisite da D.I.A., D.D.A. e Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa, deduceva violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 666 c.p.p., all'art. 27 Cost. e all'art. 6 CEDU, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse illegittima e che mancassero i presupposti per la proroga del regime differenziato. La difesa valorizzava altresì una dichiarazione di dissociazione del 2018 e l'assoluzione intervenuta nel 2022, ritenendo che tali elementi dovessero escludere la persistente capacità di collegamento con l'ambiente criminale. La Corte rileva però che il controllo sulla proroga non richiede una dimostrazione in termini di certezza, ma solo la ragionevole probabilità dei collegamenti, e che il ricorso si risolve in una mera critica oppositiva, con richiesta di una non consentita rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo logico ed esaustivo, fondando la proroga del 41-bis su elementi idonei a far ritenere ragionevolmente probabili i collegamenti del detenuto con il sodalizio criminale di provenienza. Le censure difensive sono state considerate non decisive, perché la dichiarazione di dissociazione del 2018 non era seguita da condotte concretamente significative e l'assoluzione del 2022 non escludeva la possibilità di ripresa di contatti con l'ambiente mafioso. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava solo a una nuova valutazione del materiale già apprezzato dal giudice di merito. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Per la proroga del regime detentivo differenziato non occorre la prova certa dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente che essi siano ragionevolmente ritenuti probabili sulla base degli elementi acquisiti.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Invocato come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge ed erronea applicazione della disciplina del 41-bis e dei vizi motivazionali/processuali.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma sulla motivazione dei provvedimenti.
art. 666 c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel contesto del procedimento di sorveglianza e del reclamo avverso il provvedimento di proroga.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione ai principi di finalità rieducativa e personalità della pena.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa quale parametro convenzionale del giusto processo.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il giudice deve verificare se permangano collegamenti con l'associazione criminale di provenienza sulla base di una valutazione prognostica e ragionevole, non essendo necessaria la certezza probatoria.
- La motivazione del provvedimento di proroga è sufficiente quando valorizzi dati concreti e convergenti, come il ruolo criminale del detenuto, le informative di polizia giudiziaria e l'assenza di fatti successivi idonei a dimostrare un effettivo distacco dall'organizzazione.
- La mera dichiarazione di dissociazione, se non seguita da comportamenti concreti e verificabili, non è di per sé idonea a escludere la persistenza dei collegamenti rilevanti ai fini del 41-bis.
- L'assoluzione intervenuta per fatti diversi o successivi non elimina automaticamente la possibilità che il soggetto conservi o riprenda contatti con l'ambiente criminale di provenienza.
- In sede di legittimità, non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di sorveglianza; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso si limita a una critica oppositiva senza evidenziare reali vizi di legge o motivazione, può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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