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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15839 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito imponibile Irpeg e Ilor del 1997, contestando la deducibilità di: perdite derivanti dalla cessione di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione; provvigioni aggiuntive corrisposte alle Casse agrarie; costi per beni e servizi imputati al 1997 ma riferiti, in parte, al 1996; nonché la mancata contabilizzazione di interessi di mora. La CTR aveva annullato integralmente l'accertamento, ritenendo la cessione dei crediti pro soluto e quindi definitiva, le provvigioni inerenti all'attività d'impresa e i costi deducibili nell'esercizio in cui erano divenuti certi e determinabili. L'Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione con sette motivi, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la perdita derivante dalla cartolarizzazione era certa e definitiva, sulla base degli atti negoziali e della mancata permanenza di diritti del Banco sul patrimonio residuo dell'operazione. La sottoscrizione di titoli di una classe subordinata e la garanzia prestata su altra classe non hanno escluso, nel caso concreto, la definitività della cessione. Le provvigioni aggiuntive sono state ritenute deducibili perché contrattualmente dovute e correlate a un'attività potenzialmente idonea a produrre ricavi. I costi per beni e servizi sono stati correttamente imputati al 1997, poiché solo allora ne erano divenuti certi l'esistenza e determinabile l'ammontare. Le censure dell'Agenzia sono state inoltre ritenute generiche o dirette, inammissibilmente, a rivalutare gli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 12.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3

    Le perdite su crediti sono deducibili, salvo procedure concorsuali, soltanto se risultano da elementi certi e precisi.

    Il contribuente deve dimostrare con elementi documentali che la perdita è oggettivamente certa e definitiva. La qualificazione civilistica della cessione come pro soluto non è da sola sufficiente, ma può essere valorizzata insieme agli altri elementi dell'operazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 56 e 75, comma 5

    I componenti negativi concorrono alla determinazione del reddito se inerenti all'attività d'impresa.

    Un costo è inerente quando presenta una relazione con un'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre utili, anche senza un collegamento diretto con uno specifico ricavo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1

    I componenti del reddito sono imputati all'esercizio di competenza, salvo i casi di incertezza o indeterminabilità.

    In via eccezionale, quando nell'esercizio di competenza l'esistenza del costo o il suo ammontare non sono certi e determinabili in modo obiettivo, il componente può essere imputato all'esercizio successivo in cui tali requisiti si realizzano.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 71

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti, ma la censura è stata respinta perché la CTR aveva accertato in fatto la certezza e definitività della perdita.

  • Legge 29 aprile 1999, n. 130

    La disciplina successiva della cartolarizzazione è stata utilizzata come riferimento interpretativo per qualificare un'operazione realizzata nel 1997 secondo uno schema sostanzialmente analogo.

  • Codice civile, art. 2697

    Resta a carico del contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi della deducibilità del costo o della perdita, inclusi certezza, precisione e definitività.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la violazione di legge o il fatto storico decisivo omesso; non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove o in una revisione degli accertamenti di fatto del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 4

    Le censure di violazione di legge devono essere specifiche, intelligibili e puntualmente rapportate alla motivazione impugnata; la mera indicazione delle norme asseritamente violate rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Per dedurre una perdita su crediti non basta qualificare la cessione come pro soluto: occorre documentare che la perdita sia certa, precisa e definitivamente acquisita, considerando l'intera struttura economica e contrattuale dell'operazione.
  • La permanenza di alcuni rischi economici o la sottoscrizione di titoli nell'ambito di una cartolarizzazione non esclude automaticamente la definitività della cessione; bisogna verificare se il cedente conservi effettivi diritti o obblighi sul recupero e sul patrimonio residuo.
  • Un costo è fiscalmente inerente se è collegato a un'attività d'impresa potenzialmente produttiva di ricavi, anche quando non sia riferibile direttamente a uno specifico componente positivo.
  • Il principio di competenza può essere derogato quando, alla chiusura dell'esercizio, l'esistenza del costo o il suo ammontare non siano certi e obiettivamente determinabili. In tal caso il costo va imputato all'esercizio successivo in cui tali condizioni risultano provate.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare una specifica violazione di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Gli accertamenti di fatto adeguatamente motivati dal giudice tributario non sono normalmente riesaminabili in Cassazione, soprattutto quando il ricorso non confronta puntualmente le proprie censure con la motivazione della sentenza.

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