Sentenza del 20/04/2023 n. 10739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi impugnavano 15 cartelle esattoriali notificate tra 2010 per pretesa tardività e prescrizione, sostenendo che le originarie notifiche (effettuate prima del decesso di D.D. e successivamente agli eredi) erano valide solo formalmente se eseguite da Poste Italiane o da messi ufficiali; la CTR aveva annullato alcune cartelle ritenendo le prime notifiche effettuate da una società privata (Defendini S.r.l.) irrituali e, conseguentemente, che le rinotifiche del 21-23 luglio 2010 fossero tardive. L'agente della riscossione ha impugnato in Cassazione, deducendo (tra l'altro) che: a) le attività di postalizzazione svolte da Defendini non valgono a privare Poste Italiane della riserva di invio quando la consegna a Poste è avvenuta; b) i messi nominati dall'agente della riscossione possono validamente notificare; c) anche notificazioni formalmente viziate possono comunque avere efficacia interruttiva della prescrizione se hanno raggiunto il destinatario e gli effetti sostanziali della comunicazione (richiamando artt. 1334 e 1335 c.c.). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia omesso di verificare se le notifiche originarie, pur eventualmente viziate, siano state comunque idonee a produrre gli effetti sostanziali di conoscenza e interruzione della prescrizione, limitandosi a dichiararne l'irritualità per l'intervento della società privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha annullato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale del Veneto per un nuovo esame. La Cassazione non ha deciso nel merito sulla validità definitiva delle singole notifiche o sulla prescrizione, ordinando invece che il giudice di merito verifichi caso per caso se le originarie notifiche, anche se formalmente viziate, abbiano comunque raggiunto lo scopo di portare la pretesa a conoscenza dei destinatari (e quindi di interrompere la prescrizione). Ha inoltre disposto la regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di nullità/procedure; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito debba valutare correttamente le eccezioni procedurali e sostanziali relative alle notifiche.
art. 112, art. 140, art. 149, art. 156, art. 360 c.p.c. (comma 1 nn. 3,4,5), art. 100
Gli artt. relativi alle notifiche e alle impugnazioni sono stati invocati dalle parti; la Cassazione ha esaminato i mezzi di cassazione (art. 360) valorizzando l'esame degli effetti sostanziali della notifica più che la sola formalità.
Richiamato dalla CTR per la disciplina della liberalizzazione dei servizi postali: la Corte territoriale aveva ritenuto riservati a Poste gli invii raccomandati relativi a procedure giudiziarie/ amministrative; la Cassazione ha però sottolineato la necessità di valutare concretamente se l'attività svolta da società terze abbia impedito l'effettivo recapito tramite Poste.
Citata dalla CTR in relazione alle notifiche via servizio postale; la pronuncia impone un controllo sull'effettivo ricorso al servizio postale universale quando la norma lo prescrive.
Richiamato dalla parte ricorrente in Cassazione per sostenere la legittimità delle modalità di notifica eseguite dall'agente della riscossione; la Corte ha invitato a valutare la documentazione e gli effetti sostanziali.
Richiamato in relazione alle competenze/servizi postali; il tema è l'ambito della riserva e le attività terze non necessariamente inficiano la validità se la consegna a Poste è avvenuta.
Principio centrale della decisione: anche una notificazione formalmente invalida può essere ritenuta idonea a produrre effetti (presunzione di conoscenza) e quindi a interrompere la prescrizione, salvo prova contraria del destinatario; la Corte ha rimandato al merito la verifica di tale idoneità.
Massime di principio
- La invalidità formale di una notifica non determina automaticamente la perdita degli effetti sostanziali (es. interruzione della prescrizione): il giudice deve valutare caso per caso se la comunicazione è comunque pervenuta e idonea a far sorgere la presunzione di conoscenza ai sensi degli artt. 1334-1335 c.c.
- La riserva del servizio postale a favore di Poste Italiane riguarda l'effettivo recapito; l'outsourcing delle fasi di 'postalizzazione' (imbustamento, gestione ricevute) a società terze non è necessariamente invalida se la consegna materiale è stata effettuata tramite Poste.
- La nomina di messi notificatori da parte dell'agente della riscossione è ammessa; non è necessaria, in astratto, la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il messo e l'esattore per la validità della notifica, ma occorre verificare la regolarità pratica della procedura probatoria.
- Il giudice di merito deve esaminare la documentazione relativa ad ogni singola cartella e notifica (relate, ricevute, timbri, modalità di consegna) e motivare specificamente in ordine all'idoneità sostanziale della comunicazione, evitando decisioni basate esclusivamente su generalizzazioni circa l'impiego di società private.
- In caso di dubbio sulla regolarità formale della notifica, la parte resistente può comunque essere chiamata a provare di non aver avuto conoscenza, per disinnescare la presunzione di conoscenza prevista dal codice civile.
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