Sentenza del 20/04/2023 n. 312 - Corte di Giustizia UE
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 14, 15 e 24 - Punti per la ricarica di veicoli elettrici - Messa a disposizione dell'apparecchiatura destinata alla ricarica di veicoli elettrici, fornitura dell'energia elettrica necessaria nonché fornitura di assistenza tecnica e di servizi informatici - Qualificazione come "cessioni di beni" o come "prestazione di servizi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava la qualificazione ai fini IVA di una prestazione complessa offerta nei punti di ricarica per veicoli elettrici, composta da: messa a disposizione di dispositivi di ricarica (inclusa l'integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo), fornitura dell'energia elettrica con parametri adeguati alla batteria, assistenza tecnica e servizi informatici (prenotazione, storico, portafoglio elettronico). La Corte ha valutato se tali elementi costituiscano un'unica prestazione e, in tal caso, se questa debba essere qualificata come "cessione di beni" o come "prestazione di servizi" alla luce della direttiva 2006/112/CE. Principali argomentazioni: l'energia elettrica è assimilata a un bene materiale (art.15(1)); gli elementi di servizio che accompagnano inevitabilmente la fornitura di elettricità (accesso all'apparecchiatura, assistenza tecnica, app) sono servizi accessori che non modificano la natura principale dell'operazione; la valutazione va fatta dal punto di vista dell'utente medio e considerando l'importanza qualitativa degli elementi.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che la prestazione complessa descritta costituisce, ai sensi dell'articolo 14(1) della direttiva 2006/112/CE, una "cessione di beni". Motivi: la fornitura di energia elettrica alla batteria del veicolo è di per sé una cessione di bene materiale; l'accesso all'apparecchiatura di ricarica è un servizio minimo necessario alla cessione dell'energia e non va computato come elemento autonomo che possa prevalere; assistenza tecnica e servizi informatici sono accessori finalizzati a migliorare il trasferimento dell'energia; il fatto che il prezzo sia calcolato in base al tempo di ricarica o includa un canone di sosta non cambia la natura della prestazione, poiché la quantità di energia dipende dalla potenza e dal tempo e il prezzo riflette il prezzo unitario dell'elettricità. La direttiva 2014/94/UE non incide sulla qualificazione IVA. Di conseguenza la prestazione unica deve essere trattata come cessione di beni.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - articolo 14(1)
Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario
La Corte ha interpretato l'art.14(1) nel senso che la fornitura complessiva è una cessione di beni quando l'elemento caratteristico e predominante è il trasferimento di un bene materiale (qui: energia elettrica).
Direttiva 2006/112/CE - articolo 15(1)
Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili
L'energia elettrica fornita per la ricarica della batteria è qualificata come bene materiale, quindi la sua fornitura rientra nella nozione di cessione di beni.
Direttiva 2006/112/CE - articolo 24(1)
Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni
La Corte ha usato questa definizione per escludere la qualificazione come prestazione di servizi, ritenendo invece che l'operazione unica sia una cessione di beni.
Direttiva 2014/94/UE - articolo 4(8)
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale
La Corte ha ritenuto che il riferimento a "servizi di ricarica" nella direttiva sulle infrastrutture non pregiudica la qualificazione ai fini IVA, in quanto la direttiva 2014/94 stabilisce requisiti infrastrutturali e non norme sul trattamento IVA.
Legge polacca sull'IVA - articolo 7 (definizione di cessione di beni)
Per cessione di beni ... si intende il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario
La normativa nazionale riproduce la definizione comunitaria; la Corte ha fornito l'interpretazione comunitaria vincolante per il giudice nazionale.
Legge polacca sull'IVA - articolo 8 (definizione di prestazione di servizi)
Per prestazione di servizi ... si intende qualsiasi prestazione ... che non costituisce una cessione di beni
Conferma il carattere residuale della nozione di servizio rispetto alla cessione di beni; la Corte ha ritenuto applicabile tale approccio.
Massime di principio
- Valutare se più elementi costituiscono un'unica prestazione economica indissolubile: se sì, qualificare l'operazione nel suo insieme (non scomporre artificialmente).
- Determinare la natura predominante dal punto di vista dell'utente medio e considerando l'importanza qualitativa degli elementi (non solo quantitativa).
- Quando la fornitura di un bene materiale (es. energia elettrica) è l'elemento caratteristico e necessario, la prestazione complessiva tende a qualificarsi come cessione di beni, anche se accompagnata da servizi accessori.
- I servizi che accompagnano inevitabilmente la commercializzazione del bene (accesso all'apparecchiatura, assistenza tecnica, app per prenotazione/pagamento) sono generalmente accessori e condividono il trattamento fiscale della cessione principale.
- Il metodo di determinazione del prezzo (per tempo, per quantità, o tariffa mista) non è determinante per cambiare la qualificazione se il prezzo riflette comunque l'unitario del bene fornito.
- Norme settoriali o infrastrutturali (es. direttive su infrastrutture di ricarica) non vincolano automaticamente la qualificazione IVA: occorre applicare le definizioni e i principi della direttiva IVA.
- Resta essenziale l'accertamento dei fatti da parte del giudice nazionale: la qualificazione può variare se, nella pratica, gli elementi di servizio risultassero predominanti in concreto.
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