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Sentenza

Sentenza del 20/04/2023 n. 286 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Doppie imposizioni - Rimborsi IVA - Presupposto preliminare ed indefettibile che il contribuente deve provare consiste nella piena effettività ed operatività dell'attività commerciale dotata di apprezzabile abitualità da attestarsi antecedentemente alle operazioni delle quali si chiede il rimborso - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello verteva sul rifiuto del rimborso IVA da parte della società A. Limited. Il giudice ha ritenuto che il presupposto preliminare e inderogabile per ottenere il rimborso IVA sia la prova della piena effettività e operatività dell'attività commerciale, dotata di apprezzabile abitualità, antecedente alle operazioni per le quali si chiede il rimborso. La società non ha fornito tale prova: i contratti principali risultano stipulati a fine dicembre 2008, le perizie e fatture rilevanti sono datate o pagate solo dopo (gennaio 2009), le attestazioni amministrative e le registrazioni in Irlanda risalgono al 2009 e non al 2008, e non è stata dimostrata la presenza di personale o infrastrutture operative nel periodo rilevante. Le attestazioni tardive e la documentazione prodotta non erano sufficienti a dimostrare attività economica abituale anteriore alle operazioni. Inoltre l'onere della prova grava sul contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c.

La decisione

L'appello è stato accolto; la sentenza di grado inferiore è stata riformata. Il giudice ha escluso il diritto al rimborso IVA per la società A. Limited per carenza di prova dell'effettività e dell'operatività antecedente delle attività reclamate. A. Limited è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese di giudizio: €30.000,00 per il primo grado e €35.000,00 per il secondo grado, oltre agli eventuali accessori di legge. Le altre questioni sono state ritenute assorbite.

Norme richiamate

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 4, n. 1

    "si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche... Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità."

    La norma è stata interpretata nel senso che per essere considerato soggetto passivo e avere diritto alle detrazioni/rimborsi è necessario svolgere un'attività economica effettiva, indipendente e con carattere di stabilità antecedente alle operazioni imponibili.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 9

    Riferita dalla giurisprudenza comunitaria in tema di atti preparatori: atti preparatori possono, in astratto, qualificare il soggetto come passivo IVA se dimostrati; tuttavia nel caso concreto la mancanza di prove specifiche sulle attività preparatorie ha reso inapplicabile tale estensione.

  • Codice civile, art. 2697 (onere della prova)

    Il contribuente che chiede il rimborso è onerato della prova dei fatti costitutivi della propria domanda; in mancanza la richiesta non può essere accolta.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e ss. (principio "victor victori")

    Applicato per la condanna alle spese: la parte soccombente (A. Limited) è stata condannata a rifondere le spese di giudizio sostenute dalla parte vittoriosa (Agenzia delle entrate).

Massime di principio

  • Per ottenere un rimborso IVA il contribuente deve provare l'esistenza di un'attività economica effettiva, operativa e caratterizzata da una stabilità/apprezzabile abitualità antecedente alle operazioni per le quali si chiede il rimborso.
  • Documenti e attestazioni datati successivamente al periodo oggetto del rimborso (registrazioni fiscali, certificazioni, versamenti contributivi, fatture) non sono idonei a dimostrare retroattivamente l'effettività dell'attività nel periodo rilevante.
  • La qualifica di "attività preparatoria" o di "start-up" può giustificare diritti di detrazione/risarcimento solo se dettagliatamente provata con elementi concreti (contratti di locazione, dotazioni, contratti di lavoro, evidenze operative antecedenti), non con attestazioni generiche o tardive.
  • L'onere della prova grava sul contribuente (art. 2697 c.c.); in assenza di prova convincente la richiesta di rimborso IVA va respinta.
  • In situazioni di contrasto processuale la parte soccombente può essere condannata alle spese di giudizio ai sensi delle norme processuali applicabili.

Testo integrale

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