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Sentenza

Sentenza del 20/04/2023 n. 2542 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Massima 8/2023 IMU - Procedura DOCFA - Rendita proposta e maggiore rendita accertata - Decorrenza e natura dell'atto attributivo della rendita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso in rettifica per IMU anno 2017 relativo alla determinazione della rendita catastale dopo variazione DOCFA. La società contestava l'utilizzo, da parte del Comune, della rendita risultante negli atti catastali dal 16/01/2017 per il calcolo dell'IMU per undici mesi dell'anno, sostenendo che la nuova rendita poteva rilevare solo dall'anno successivo ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992. Il Comune invece sosteneva che, essendovi stata rettifica della rendita entro 12 mesi dalla presentazione del DOCFA ai sensi dell'art. 1 D.M. 701/1994, la rendita rettificata sostituisce quella proposta fin dalla data di presentazione della stessa e può essere applicata retroattivamente anche alle annualità dell'anno in corso, alla luce dell'interpretazione dell'art. 74 della legge 342/2000 e della natura dichiarativa dell'atto attributivo di rendita.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello della società e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la rendita proposta con procedura DOCFA è efficace dal termine dei lavori e che, se l'Ufficio (Agenzia delle Entrate) rettifica la rendita entro 12 mesi dalla presentazione ai sensi dell'art. 1 D.M. 701/1994, la rendita rettificata sostituisce quella proposta sin dalla data di presentazione. Inoltre, l'art. 74 della legge 342/2000, pur stabilendo che gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci dal momento della loro notificazione, non impedisce che la rendita così rettificata sia applicabile anche alle annualità d'imposta già trascorse (annualità sospese), poiché l'atto attributivo ha natura dichiarativa e non costitutiva. Ne consegue che l'ente impositore può richiedere le imposte maggiori una volta notificata la rettifica, e tali maggiori imposte si riferiscono alla rendita che retroagisce alla data della variazione materiale dell'immobile. Per tali ragioni l'appello è stato respinto; spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 701/1994 art. 1

    Se l'Ufficio rettifica la rendita proposta con DOCFA entro 12 mesi dalla presentazione, la rendita rettificata sostituisce quella proposta fin dalla data della sua presentazione (effetto retroattivo rispetto alla presentazione).

  • D.Lgs. 504/1992 art. 5 comma 2

    art. 5 comma 2 D.Lgs. 504/1992

    Principio generale secondo cui la base imponibile si determina con le rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione; le variazioni catastali in atti incidono di regola a decorrere dall'anno successivo ('messa in atti').

  • Legge 342/2000 art. 74

    Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dalla loro notificazione; va però interpretata nel senso che, una volta notificata la rettifica, la nuova rendita può essere utilizzata anche per annualità d'imposta sospese, dato che l'atto ha natura dichiarativa e non costitutiva.

  • Legge 212/2000 art. 6 (Statuto del contribuente)

    Richiama il principio della necessaria conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati; giustifica la previsione della notificazione quale momento di efficacia degli atti.

  • D.P.R. 131/1986 art. 52

    Fornisce i criteri per determinare la base imponibile mediante l'applicazione dei moltiplicatori alle rendite catastali.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 14402/2017 e altri provvedimenti

    Cass. n. 14402/2017; Cass. ord. n. 36160/2021; n. 30894/2021; n. 17002/2021

    La Corte di legittimità ha affermato che l'art. 74 non impedisce l'utilizzabilità della rendita notificata per annualità sospese e che l'efficacia della rendita rettificata può retroagire all'epoca della variazione materiale operata dal contribuente; il momento in cui l'ente può chiedere maggiori imposte non coincide con il momento da cui la rendita rettificata risulta applicabile.

Massime di principio

  • La rendita proposta con DOCFA è efficace dal momento dell'ultimazione dei lavori (termine dei lavori) e, fino a eventuale rettifica, il contribuente è tenuto a versare le imposte sulla base della rendita proposta.
  • Se l'Agenzia delle Entrate rettifica la rendita entro 12 mesi dalla presentazione (art. 1 D.M. 701/1994), la rendita rettificata sostituisce quella proposta fin dalla data di presentazione e può produrre effetti anche sulle annualità d'imposta già trascorse (effetto retroattivo rispetto alla presentazione).
  • L'art. 74 della legge 342/2000 fa requisito della notificazione per l'efficacia degli atti nei confronti del contribuente, ma non esclude che, una volta notificata, la rendita rettificata sia applicabile a periodi antecedenti la notifica (annualità sospese), dato che l'atto attributivo ha natura dichiarativa e non costitutiva.
  • Per l'IMU, se i lavori si concludono in corso d'anno possono concorrere due rendite diverse per la stessa annualità (prima e dopo i lavori): occorre calcolare l'imposta separatamente per i periodi interessati dalle due rendite.
  • Non tutte le variazioni catastali portano automaticamente a una maggior rendita: interventi come semplice ridistribuzione interna possono non modificare la rendita, mentre frazionamenti, fusioni, ampliamenti o lavori che incidono su superficie/destinazione possono determinare variazione della rendita.
  • Comunicazione e documentazione tempestiva al catasto e attenzione ai termini (in particolare il periodo dei 12 mesi per eventuali rettifiche da parte dell'Ufficio) sono determinanti per prevedere l'effetto fiscale delle variazioni catastali.

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