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Sentenza

Sentenza del 20/04/2023 n. 292 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Il giudice tributario possiede piena autonomia nella rivisitazione del materiale probatorio acquisito in sede penale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2003 con rettifiche di reddito d'impresa, Irap e recupero Iva: contestata illegittima detrazione Iva su acquisti con regime del margine, omessa dichiarazione di ricavi e soprattutto utilizzo di fatture per operazioni inesistenti riconducibili a una frode carosello tramite ditte interposte ('cartiere') C. e M. e fornitore reale estero G. spa. Le indagini hanno evidenziato flussi bancari su conti esteri, giroconti verso il fornitore effettivo e mancanza di struttura operativa delle interposte. La controversia verte anche sul valore probatorio delle sentenze penali assolutorie (per insufficienza di prove) e sulla possibilità per il giudice tributario di rivalutare il materiale probatorio penale secondo le regole probatorie tributarie.

La decisione

La CTR, in riforma parziale dell'impugnata decisione, ha accolto in parte l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto provata l'interposizione delle società cartiere e l'assenza di buona fede e diligenza commerciale dei contribuenti, valorizzando gli elementi bancari e le indagini estere; ha ribadito che le sentenze penali di assoluzione per insufficienza di prove non impediscono al giudice tributario di rivalutare il materiale probatorio secondo il criterio del piu' probabile che non (art. 2729 c.c.), e ha condannato in solido i sigg. C. al pagamento delle spese di giudizio liquidate per i vari gradi (7.000€ primo grado, 8.000€ secondo grado, 9.000€ fase legittimità, 8.000€ fase di riassunzione, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Indicato come criterio probatorio di settore per il giudice tributario: valutare le presunzioni in base a gravità, precisione e concordanza per raggiungere il piu' probabile che non, distinto dallo standard penale 'oltre il ragionevole dubbio'.

  • art. 530 c.p.p. (2° comma)

    La sentenza penale di proscioglimento è stata qualificata come emessa per insufficienza o contraddittorietà della prova (comma 2 dell'art. 530 c.p.p.), quindi non affermativa dell'insussistenza dei fatti, il che riduce il suo valore vincolante in sede tributaria.

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    Riferimento alla disciplina delle spese di giudizio (principio secondo cui le spese gravano sulla parte soccombente o che ha resistito immotivatamente), applicato per liquidare le spese a carico dei contribuenti in caso di soccombenza parziale.

  • Principi giurisprudenziali comunitari e di legittimità in materia IVA

    Richiamati in tema di obbligo di diligenza del cessionario/cessionario nell'identificare il fornitore e nell'accertare elementi sostanziali di operatività: il contribuente deve dimostrare la buona fede e fornire riscontri precisi (oltre la mera consegna o pagamento) per opporsi all'accertamento di frode.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può pienamente rivalutare il materiale probatorio acquisito in sede penale: il diverso standard probatorio (preponderanza delle prove/presunzioni) consente una valutazione autonoma rispetto all'esito penale.
  • Una sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove non produce un giudicato insuperabile in sede tributaria; non esclude automaticamente la responsabilità fiscale se, secondo le regole probatorie tributarie, risultano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • L'Ufficio deve fornire elementi contabili e indizi presuntivi (flussi bancari anomali, pagamenti su conti esteri, mancanza di struttura delle interposte) che permettano di ritenere probabile la frode: una volta forniti, l'onere si ribalta sul contribuente che deve provare la propria buona fede con riscontri precisi.
  • Indici tipici di interposizione/cartierizzazione: pagamenti su conti esteri intestati a soggetti diversi dal contraente apparente, immediati giroconti verso il fornitore effettivo, assenza di struttura operativa o di clientela delle società interposte, rapporti duraturi e consistenti economicamente.
  • Il contributo probatorio rilevante in sede tributaria non si esaurisce nella mera consegna della merce o nel pagamento: è richiesta una prova idonea a dimostrare l'effettiva esistenza e operatività del fornitore e la diligenza dell'acquirente nella scelta del contraente.
  • Sulle spese processuali: la parte che resiste in modo immotivato può essere condannata anche alle spese di tutti i gradi, in applicazione dei criteri di soccombenza e dell'articolato apprezzamento del comportamento processuale.

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