Cassazione Civile, Ordinanza n. 11393/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente mutualistico)
La controversia
La controversia trae origine dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a una società di mutuo soccorso. Il Tribunale di Padova aveva respinto l’opposizione proposta contro il provvedimento di revoca, ritenendo che, pur in assenza di scopo di lucro, l’ente svolgesse un’attività economica perché idonea a produrre vantaggi economici e organizzata con metodo economico. In cassazione la società ha dedotto, con quattro motivi, la violazione degli artt. 112, 119, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002, dell’art. 9 l. n. 3818/1886 come modificato, degli artt. 10 e 11 l. n. 460/1997 e dell’art. 2247 c.c., sostenendo: (i) che il giudice della revoca non potesse sostituirsi all’Ordine degli Avvocati al di fuori dei casi tassativi di revoca previsti dalla legge; (ii) che le società di mutuo soccorso, in forza della disciplina speciale, non potessero essere automaticamente qualificate come soggetti che svolgono attività economica ostativa al beneficio; (iii) che l’attività dell’ente, essendo strumentale al fine mutualistico, non integrasse attività economica in senso rilevante; (iv) che la disciplina degli enti di utilità sociale escludesse una nozione di attività economica tale da ricomprendere attività meramente strumentali allo scopo solidaristico.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce del principio di diritto secondo cui il concetto di attività economica rilevante ai fini dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non si estende alle attività strumentali a un obiettivo solidaristico. La Corte ha inoltre ribadito che la revoca del patrocinio spetta al giudice del procedimento solo nei casi di illegittimità previsti dall’art. 112 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La revoca del patrocinio a spese dello Stato è consentita solo dal giudice del procedimento e soltanto nei casi tassativi di illegittimità previsti dalla norma.
Il concetto di attività economica va inteso come attività che persegue un fine lucrativo diretto, non come qualsiasi attività con vantaggio economico potenziale o strumentale.
artt. 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002
Sono richiamati dalla ricorrente come norme del sistema del patrocinio a spese dello Stato, in relazione ai poteri di revoca e ai presupposti del beneficio.
art. 9 l. n. 3818/1886
La disciplina delle società di mutuo soccorso è letta in chiave mutualistica, con possibilità di attività strumentali al perseguimento dello scopo solidaristico.
È richiamato come intervento modificativo della disciplina speciale sulle società di mutuo soccorso.
È evocato per contestare la qualificazione dell’attività dell’ente come attività economica rilevante in senso societario lucrativo.
artt. 10 e 11 l. n. 460/1997
Sono richiamati per sostenere che gli enti di utilità sociale possono svolgere attività economiche solo in funzione strumentale allo scopo solidaristico.
La Corte ricorda che, oltre all’assenza di scopo di lucro e all’esercizio di attività economica, occorre anche il rispetto delle altre condizioni di legge per l’ammissione al patrocinio.
La Corte precisa che il potere di revoca deve restare nei limiti legali e non può essere esercitato oltre i casi tipizzati.
Massime di principio
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, l"attività economica ostativa non coincide con qualunque attività idonea a produrre un vantaggio economico, ma richiede il perseguimento di un fine lucrativo diretto mediante un’organizzazione produttiva.
- Gli enti mutualistici o solidaristici non possono essere esclusi dal beneficio solo perché svolgono attività verso corrispettivo, se tale attività resta strumentale e funzionale allo scopo istituzionale e non risulta prova di distribuzione degli utili o di finalità speculative.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile è potere del giudice del procedimento e può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
- Nella qualificazione dell’attività svolta da un ente non commerciale occorre distinguere tra attività economica in senso lucrativo e attività meramente strumentale al perseguimento di finalità solidaristiche o mutualistiche.
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