Cassazione Civile, Ordinanza n. 13701/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra vicini relativa alla costruzione di un muro su un fondo confinante e alla pretesa violazione delle distanze legali e delle norme urbanistiche. In primo grado una parte aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione del muro ritenuto di fabbrica e il risarcimento dei danni; i convenuti avevano resistito e avevano proposto anche domande riconvenzionali, tra cui l’abbattimento di pini asseritamente piantati abusivamente e il risarcimento per occupazione abusiva. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile perché tardiva: la sentenza di primo grado era stata notificata il 12.12.2019, sicché il termine breve scadeva il 13.1.2020; il primo tentativo di notifica dell’atto di appello, effettuato presso il procuratore domiciliatario della controparte, era andato a vuoto per trasferimento dello studio, e la successiva notifica del 24.1.2020 era stata eseguita quando il termine era già spirato. Il ricorrente ha censurato questa decisione deducendo violazione delle norme sui termini di impugnazione e sulla notificazione, sostenendo che la notifica iniziale fosse correttamente tentata al domicilio eletto in primo grado, che egli potesse fare affidamento su tale elezione di domicilio senza dover verificare altrove l’eventuale trasferimento del difensore, e che comunque la pronta riattivazione del procedimento notificatorio e la notifica del 24.1.2020 dovessero conservare gli effetti della prima, trattandosi al più di nullità sanabile e non di inesistenza. Con il secondo motivo ha chiesto, in via consequenziale all’accoglimento del primo, la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito, insistendo per la demolizione del manufatto, il risarcimento del danno e la declaratoria di usucapione di alcuni alberi e della relativa area di sedime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il primo tentativo di notificazione dell’atto di appello era rimasto del tutto ineseguito: la notifica presso il domicilio eletto nel 2004 non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, a causa del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario. Tale trasferimento era considerato facilmente verificabile con l’ordinaria diligenza, anche consultando l’albo professionale, sicché l’errore del notificante non era scusabile e non poteva giovare la successiva notifica, eseguita dopo la scadenza del termine breve. La Corte ha qualificato il primo tentativo come notifica omessa/inesistente e ha escluso qualsiasi sanatoria per effetto della costituzione degli appellati, intervenuta quando la sentenza di primo grado era già passata in giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro delle distanze legali nelle costruzioni, ma la questione di merito è rimasta assorbita dal rigetto del motivo processuale
invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del muro come muro di cinta
invocato dal ricorrente in relazione ai fondi a dislivello negli abitati
richiamato in relazione alla violazione delle norme edilizie e al risarcimento del danno
richiamato dal ricorrente sul termine breve per impugnare
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di censura per violazione di legge
la decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma
applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende
art. 111 Cost.
richiamato per affermare che il principio di ragionevole durata del processo consente di evitare rinvii inutili privi di utilità per il contraddittorio o la difesa
menzionato come ulteriore canale di verifica dell’indirizzo del difensore mediante PEC
D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012
richiamato in relazione all’introduzione dell’art. 3-bis L. 53/1994
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la notificazione dell’atto di impugnazione è tentata presso il domicilio eletto del difensore ma non viene eseguita per l’irreperibilità del destinatario dovuta al trasferimento dello studio, il notificante ha un onere di diligenza nella verifica dell’effettivo indirizzo; se il mutamento era facilmente riscontrabile, l’errore non è scusabile.
- Se il primo tentativo di notifica non si perfeziona affatto, non opera il regime della nullità sanabile: in presenza di totale mancata esecuzione, la notificazione va considerata inesistente.
- La riattivazione del procedimento notificatorio può conservare effetti utili solo se l’omissione iniziale non è imputabile al notificante; in caso contrario, la notifica successiva eseguita dopo la scadenza del termine breve non salva l’impugnazione.
- La costituzione della parte destinataria in un giudizio di impugnazione non sana una notificazione inesistente quando, al momento della costituzione, la sentenza impugnata è già passata in giudicato.
- Il principio di ragionevole durata del processo consente di evitare adempimenti processuali inutili quando l’esito del ricorso rende superfluo il rinnovo del contraddittorio con una parte non coinvolta nel giudizio di legittimità.
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