Cassazione Civile, Ordinanza n. 25105/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo fiscale svolto dalla Guardia di Finanza su una società cooperativa agricola, con contestazione di inadempienze in materia di accise sui prodotti energetici e, in particolare, dell’uso agevolato di gasolio per uso agricolo negli anni d’imposta dal 2006 al 2011. Dal PVC emergevano, secondo i verificatori, l’assenza di bruciatori regolarmente denunciati presso impianti serricoli, la loro effettiva concessione in comodato a ditte individuali collegate ai soci, la consegna di carburante presso la sede amministrativa della società e, solo in parte, la riconducibilità di una quota di carburante all’attività vivaistica. Seguiva avviso di pagamento per il recupero dell’agevolazione. La contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario; la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione, ritenendo l’avviso sufficientemente motivato e condividendo il recupero dell’imposta. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 L. 241/1990, oltre a difetto di motivazione dell’avviso, sostenendo che l’atto fosse motivato solo per relationem al PVC e che l’Ufficio avesse recepito acriticamente il verbale, anche alla luce di un successivo annullamento parziale in autotutela e di chiarimenti richiesti in corso di causa; 2) violazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 454/2001, assumendo che la cooperativa possedesse i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell’aliquota agevolata almeno per la quota di gasolio riferibile alle colture vivaistiche in serra; 3) violazione delle medesime norme in relazione all’art. 116 c.p.c. e omesso esame di prove documentali, lamentando che la CTR non avesse riconosciuto il diritto all’agevolazione nella misura invocata e avesse erroneamente valutato la documentazione relativa alla quantità di gasolio spettante per le serre e i vivai.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque manifestamente infondata, la censura sulla motivazione dell’avviso, osservando che il ricorso non riproduceva compiutamente gli atti richiamati, non dimostrava in modo specifico l’insufficienza motivazionale dell’atto e non si confrontava con l’orientamento consolidato che ammette la motivazione per relationem al PVC quando gli elementi sono già noti al contribuente. Ha poi dichiarato inammissibili, per plurime ragioni, il secondo e il terzo motivo, perché fondati su atti e documenti non riprodotti, diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito e privi di un confronto con la motivazione della CTR, che aveva dato una spiegazione articolata del criterio seguito per lo scorporo della quota riferita all’attività vivaistica, fondato sull’effettiva incidenza di tale attività e non sulla quota tendenzialmente ammissibile invocata dalla società. La Corte ha quindi confermato la sentenza d’appello e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti/documenti, ma la Corte ha escluso che i motivi rispettassero i requisiti del giudizio di legittimità.
art. 7 Statuto del contribuente
Invocato per contestare la motivazione dell’avviso; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem al PVC quando il contribuente conosce già gli elementi posti a base della pretesa.
Richiamato per censurare il difetto di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ha escluso la violazione perché l’avviso dava conto della pretesa e poteva essere integrato dal PVC.
artt. 1 e 2 d.m. n. 454 del 2001
Richiamati per rivendicare l’aliquota agevolata sul gasolio agricolo; la Corte non entra nel merito della spettanza, ma dichiara inammissibili le censure che miravano a rivalutare i fatti e i documenti.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a ottenere una diversa ricostruzione del merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso, secondo il regime del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento o di pagamento, la motivazione per relationem al PVC della Guardia di Finanza è legittima se gli elementi richiamati sono già conosciuti dal contribuente e l’atto consente di comprendere la pretesa tributaria.
- La censura per difetto di motivazione dell’atto impositivo è inammissibile se il ricorrente non riproduce compiutamente gli atti rilevanti, non indica specificamente le ragioni dell’insufficienza motivazionale e non dimostra che la motivazione non consenta di comprendere ragioni e ammontare della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove e dei documenti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame di un documento è ammissibile solo se il documento trascurato avrebbe con certezza potuto determinare una decisione diversa, invalidando la ratio decidendi; non basta prospettare una diversa probabilità di esito.
- Quando il giudice di merito ha applicato un criterio logico e coerente per quantificare la quota di agevolazione o di recupero d’imposta, la parte che contesta la decisione deve confrontarsi puntualmente con quel criterio e non limitarsi a proporre un diverso parametro di calcolo.
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