Cassazione Civile, Ordinanza n. 16747/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa per violazioni edilizie. In primo grado l'opposizione era stata accolta per prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione; in appello, dopo la morte dell'opponente originaria, il giudizio era stato riassunto nei confronti degli eredi e la Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere, regolando però le spese in base alla soccombenza virtuale e ponendole a carico degli eredi, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione per la natura permanente dell'illecito edilizio. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. 689/1981, sostenendo che l'obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi e che ciò rende inefficace l'ordinanza ingiunzione, impedendo anche una pronuncia ai fini della soccombenza virtuale; 2) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., perché, per l'intrasmissibilità della sanzione, l'ente opposto non avrebbe avuto interesse a riassumere contro l'erede e l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 7 l. 689/1981, perché, estinguendosi l'illecito con la morte del trasgressore, non potrebbe configurarsi soccombenza dell'erede e quindi non potrebbero essergli addossate le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione delle spese. Ha affermato che, per effetto della morte dell'autore dell'illecito amministrativo, l'ordinanza ingiunzione diventa inefficace e l'obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi; tuttavia, una volta riattivato il processo nei confronti degli eredi al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere, questi non possono essere condannati alle spese, perché non sono succeduti nel lato passivo del rapporto sostanziale sanzionatorio. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 91 c.p.c. per difetto sia di soccombenza sia di una responsabilità processuale/c.d. causalità, con applicazione dell'art. 8, comma 1, D.P.R. 115/2002, per cui ciascuna parte sopporta le proprie spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio solo nel capo relativo alle spese, e sono state dichiarate irripetibili le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi
esprime il principio di personalità della sanzione amministrativa: la morte dell'autore dell'illecito estingue l'obbligazione sanzionatoria e rende inefficace l'ordinanza ingiunzione
art. 28, comma 1, l. n. 689/1981
richiamato nel giudizio di merito per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per l'infrazione
invocato dai ricorrenti per sostenere il sopravvenuto difetto di interesse dell'appellante alla riassunzione contro l'erede
invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa carenza di domanda/interesse a proseguire il giudizio nei confronti dell'erede
la Corte esclude la sua applicazione al caso delle spese, perché manca la soccombenza e manca una responsabilità causalmente imputabile all'erede per il rapporto sanzionatorio estinto
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
consente il deposito in cassazione della documentazione attestante il decesso della parte, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere
regola la successione nel processo; la Corte aderisce all'orientamento secondo cui consente la prosecuzione/riassunzione anche se il diritto sostanziale non si trasferisce, ma il processo si conclude in rito
richiamato per il raffronto con la successione a titolo particolare, a conferma della distinzione rispetto all'art. 110 c.p.c.
richiamato nel passaggio giurisprudenziale sul divorzio e sui termini di impugnazione
richiamato nel quadro giurisprudenziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio per morte di uno dei coniugi
richiamato nel quadro giurisprudenziale sul disconoscimento di paternità e sulla legittimazione processuale
richiamato per analogia, come esempio di estinzione del reato per morte del reo prima della condanna
art. 3, primo comma, l. n. 689/1981
richiamato a sostegno della natura personale della responsabilità amministrativa, in parallelo con quella penale
art. 27, primo comma, Cost.
richiamato quale parametro comparativo della personalità della responsabilità penale
evocato per il nesso di accessorietà tra decisione sul merito e regolazione delle spese
art. 8, primo comma, D.P.R. n. 115/2002
applicato per affermare che, nel caso di specie, ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie spese
norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nella parte introduttiva
Massime di principio
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative, la morte dell'autore dell'illecito determina l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione e l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in Cassazione quando il decesso della parte sia documentato; in tali casi il giudice deve verificare se resti possibile una regolazione delle spese coerente con la natura del rapporto sostanziale.
- Se il successore processuale non è anche successore nel rapporto sostanziale sanzionatorio, non può essere condannato alle spese sulla base dell'art. 91 c.p.c., mancando sia la soccombenza sia una responsabilità causale per la lite.
- La successione nel processo ex art. 110 c.p.c. opera sul piano processuale e non comporta, di per sé, trasferimento della legittimazione sostanziale quando la posizione dedotta in giudizio abbia carattere personalissimo o sia comunque intrasmissibile.
- La soccombenza virtuale, quale criterio di liquidazione delle spese nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, presuppone comunque la possibilità di una prognosi sull'esito del merito; ove tale base manchi per estinzione del rapporto sostanziale, le spese non possono essere poste a carico della parte non succeduta nel debito.
- In materia di sanzioni amministrative personali, la morte del trasgressore interrompe in radice l'interesse pubblico all'accertamento e alla punizione, con effetti di caducazione sia sostanziale sia processuale del rapporto sanzionatorio.
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