Cassazione Civile, Ordinanza n. 04121/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso del 90% di Irpef e Ilor versate nel triennio 1990-1992. Due contribuenti avevano impugnato il diniego tacito; in appello la CTR ha riconosciuto il rimborso soltanto a uno di essi, ritenendo provati i versamenti sulla base della documentazione in atti, delle risultanze dell'anagrafe tributaria e della mancata contestazione dell'Ufficio, e ha inoltre ritenuto applicabile il regolamento de minimis n. 1407/2013. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello del contribuente dovesse essere dichiarato inammissibile per mancata prova dei versamenti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che il diritto al rimborso non poteva essere riconosciuto in assenza di documenti comprovanti il pagamento e per il solo fatto della mancata contestazione dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, degli artt. 107 e 108 TFUE e della disciplina europea sugli aiuti di Stato, assumendo che il rimborso fosse incompatibile con la normativa unionale e che non potesse essere concesso oltre i limiti del de minimis.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha escluso, quanto al primo motivo, che la CTR avesse fondato la decisione su una questione di inammissibilità, poiché il giudice di merito aveva invece accertato in fatto il raggiungimento della prova dei versamenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la CTR non aveva fondato la decisione sulla sola mancata contestazione dell'Ufficio, ma anche su documentazione prodotta e sulle risultanze dell'anagrafe tributaria; inoltre il motivo non aggrediva specificamente la natura di tale documentazione. Ha infine respinto il terzo motivo ricordando che, in presenza di un'istanza di rimborso fondata su agevolazioni oggetto di valutazione europea, il giudice deve verificare in concreto l'applicabilità del regolamento de minimis; nel caso concreto la CTR aveva svolto tale verifica e accertato la sussistenza dei presupposti per il rimborso. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente.
Norme richiamate
artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello in difetto di prova dei versamenti, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito.
In tema di rimborso da silenzio-rifiuto, l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda grava sul contribuente, che assume la posizione di attore anche in senso sostanziale.
La censura è stata ritenuta inidonea perché la CTR non ha deciso sulla sola mancata contestazione dell'Ufficio, ma anche su ulteriori elementi documentali e sulle risultanze dell'anagrafe tributaria.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Richiamato come base normativa del rimborso richiesto, in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e ai limiti europei applicabili.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per sostenere che il rimborso potesse integrare un aiuto di Stato incompatibile, da verificarsi alla luce della disciplina europea e del regolamento de minimis.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
Il giudice di merito deve verificare in concreto se l'aiuto individuale rientri nei limiti de minimis; se la soglia è rispettata, il rimborso può essere riconosciuto.
Decisione (UE) 2016/195
Citata come atto eurounitario rilevante nella disciplina degli aiuti di Stato, ma la Corte ha rilevato che la CTR ha correttamente applicato il regolamento de minimis.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso instaurato contro il silenzio-rifiuto, il contribuente è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del credito chiesto in restituzione; l'Amministrazione non è tenuta a contestare tempestivamente e specificamente tali fatti per evitare la soccombenza.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione di merito.
- La prova del diritto al rimborso può essere desunta dal complesso degli elementi acquisiti al giudizio, inclusa documentazione in atti e risultanze dell'anagrafe tributaria, purché il giudice motivi sulla loro idoneità probatoria.
- Quando il beneficio fiscale è potenzialmente rilevante come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto individuale con il regolamento de minimis applicabile; se i presupposti risultano integrati, il rimborso può essere riconosciuto.
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