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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23255/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto per la costruzione di un parcheggio pubblico sotterraneo e di sottopassi di collegamento, stipulato con un ente locale e poi trasferito, tramite cessioni di ramo d'azienda, alla società ricorrente. La società aveva iscritto varie riserve: maggiori oneri per proroghe e protrazione dei lavori, danni da ritardo nel rilascio di una garanzia necessaria per ottenere il finanziamento bancario, variazione dei prezzi e ritardo nel collaudo. In primo grado furono accolte in parte alcune riserve e rigettate altre; in appello il Comune ottenne il rigetto della pretesa sulle proroghe, mentre la società ottenne conferma del diritto al risarcimento per il ritardo nel rilascio della garanzia e il Comune ottenne, per la revisione prezzi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la parte non ancora riconosciuta dall'amministrazione. La società ricorrente ha proposto ricorso principale per cassazione censurando: 1) la negazione del diritto ai maggiori oneri per le proroghe, sostenendo che si trattasse di meri termini suppletivi e non di novazione del termine, e che le proroghe fossero imputabili alla P.A.; 2) il rigetto dell'appello incidentale sulla durata delle proroghe e l'affermazione di responsabilità dell'appaltatore per la cd. sorpresa geologica, contestando l'omesso esame della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni geologiche e della diligenza dell'appaltatore; 3) la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla revisione prezzi, sostenendo che il Comune avesse già riconosciuto, espressamente o implicitamente, il diritto alla revisione per l'intera opera e che residuasse solo un problema di quantificazione e di decorrenza. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo: assenza di prova del danno da ritardo nella garanzia; erroneità del criterio di quantificazione del lucro cessante; illegittimo cumulo di rivalutazione e interessi; e omessa pronuncia sulla disciplina degli interessi moratori applicabile ai ritardi nei pagamenti dei contributi concessori. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo principale perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma e non censurata, relativa alla responsabilità dell'appaltatore per il mancato svolgimento di adeguate indagini geologiche; ha rigettato il secondo motivo principale, ritenendo corretto il principio per cui l'appaltatore deve verificare la validità tecnica del progetto e le caratteristiche geologiche del suolo, salvo che esse non siano accertabili con strumenti e conoscenze normali; ha accolto il terzo motivo principale sulla revisione prezzi, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era apparente e contraddittoria nel delimitare la giurisdizione, poiché non aveva chiarito se e in quale misura il diritto alla revisione fosse stato riconosciuto e quali lavorazioni restassero escluse dal riconoscimento; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi incidentali del Comune sulle prove del danno, sul lucro cessante e sulla duplicazione di rivalutazione e interessi, salvo rigettare l'ultimo motivo incidentale riconoscendo l'applicabilità della disciplina speciale sugli interessi nei rapporti di appalto pubblico. L'esito complessivo è stato di accoglimento parziale del ricorso principale, con cassazione sul punto della revisione prezzi e rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione; rigetto o inammissibilità per il resto.

La decisione

La Cassazione ha definito il giudizio con accoglimento parziale del ricorso principale della società e rigetto/inammissibilità delle censure del Comune, salvo un motivo incidentale respinto nel merito. In particolare, ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al capo sulla revisione prezzi, perché la motivazione sulla giurisdizione era solo apparente e non consentiva di comprendere se il diritto alla revisione fosse stato riconosciuto per l'intera opera oppure solo per una parte di essa, né quali lavorazioni fossero eventualmente sottratte alla giurisdizione ordinaria. Il resto delle statuizioni è rimasto fermo: la società non ha ottenuto la censura sulle proroghe e sulla responsabilità geologica, mentre sono rimaste confermate le decisioni favorevoli alla società sul danno da ritardo nella garanzia e sulla quantificazione del lucro cessante; il Comune non ha ottenuto l'annullamento di tali capi. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello dell'Aquila per il solo profilo della revisione prezzi e della correlata giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 31 del d.P.R. n. 1063 del 1962

    "l'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe..."

    La proroga richiede domanda motivata e, se riconosciuta, non pregiudica i diritti dell'appaltatore solo se la maggior durata sia imputabile all'Amministrazione; nel caso concreto la Corte ha escluso il diritto perché le proroghe erano state ricondotte alla responsabilità della concessionaria per difetto di indagini geologiche.

  • art. 16 del regio decreto n. 2440 del 1923

    Nei contratti pubblici è necessaria la forma scritta ad substantiam anche per le modifiche del rapporto; la Corte d'appello ha ritenuto che la proroga non fosse stata validamente formalizzata.

  • art. 17 del regio decreto n. 350 del 1895

    Richiamato dalla ricorrente in tema di proroghe e maggiori oneri, ma non decisivo nella soluzione finale del motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 1664, secondo comma, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto all'equa compensazione dei maggiori oneri da protrazione dei lavori.

  • art. 49 del d.lgs. n. 77 del 1995

    Richiamato dal Comune per negare la possibilità di rilascio della garanzia; la Corte d'appello lo ha ritenuto norma sopravvenuta e quindi non applicabile al caso.

  • art. 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010

    Utilizzato come parametro per la determinazione del lucro cessante nella misura del 10% dell'importo non disponibile, quale utile d'impresa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per riesaminare il merito in presenza di doppia conforme; in più capi i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente o insufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta pretermissione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal Comune per negare la propria responsabilità contrattuale sul danno da finanziamento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal Comune nei motivi incidentali sulla prova del danno; la Corte ha escluso che la censura introducesse una reale violazione di legge, trattandosi di richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato più volte come norma sull'onere della prova; la Corte ha osservato che il motivo incidentale lo invocava impropriamente per contestare il merito della prova e della quantificazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal Comune per contestare la liquidazione equitativa del danno e del lucro cessante.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dal Comune contro il cumulo di rivalutazione e interessi; la Corte ha ritenuto che la diversa voce di lucro cessante non determinasse duplicazione risarcitoria.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato dalla società per l'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale, applicabile anche nei rapporti di appalto pubblico secondo la Corte di merito.

  • art. 35 del d.P.R. n. 1063 del 1962

    "qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso... spettano all'appaltatore gli interessi legali"

    La Corte lo ha ritenuto applicabile al rapporto di appalto pubblico in esame, respingendo la censura del Comune che ne sosteneva l'inapplicabilità ai contributi concessori.

  • art. 4 della legge n. 741 del 1981

    Prevede che gli interessi per ritardato pagamento siano computati e corrisposti in occasione del pagamento successivo e rende nulli i patti contrari.

  • art. 2 della legge n. 37 del 1973

    "la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa... con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga"

    Norma imperativa che consente la revisione prezzi nei lavori appaltati dagli enti pubblici e può determinare sostituzione automatica di clausole difformi.

  • art. 33, comma 3, della legge n. 41 del 1986

    Individua il momento di decorrenza della revisione dei prezzi per i lavori di durata superiore all'anno, a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione.

  • art. 26, comma 3, della legge n. 109 del 1994

    Per i lavori pubblici affidati dopo la sua entrata in vigore esclude la revisione prezzi e l'applicazione dell'art. 1664, primo comma, c.c.; la norma è richiamata in chiave ricostruttiva del quadro evolutivo.

  • art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006

    Viene richiamato come modello di revisione obbligatoria dei prezzi nei contratti pubblici, con possibile sostituzione automatica in caso di clausola mancante.

  • art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato per evidenziare che, nel sistema attuale, la revisione prezzi è facoltativa se prevista nei documenti di gara.

  • art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023

    Richiamato per il ripristino dell'obbligatorietà dell'inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara.

  • art. 133, comma 1, lettera e), n. 2), c.p.a.

    Richiamato per il riparto di giurisdizione nelle controversie sugli appalti pubblici e sulle clausole di revisione prezzi, in funzione della permanenza o meno di un potere discrezionale della P.A.

  • art. 374 c.p.c.

    La Corte ha ricordato che le sezioni semplici possono decidere questioni di giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate sulla regola di riparto o vi siano profili di inammissibilità del motivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme di merito.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, pubblico o privato, l'appaltatore ha l'obbligo di controllare la validità tecnica del progetto e le caratteristiche geologiche del terreno; la scoperta in corso d'opera di difficoltà geologiche non lo esonera automaticamente dai maggiori oneri, salvo che tali condizioni non fossero accertabili con strumenti e conoscenze normali.
  • Per ottenere l'indennizzo o la proroga per ritardi nell'esecuzione dell'opera, non basta allegare la protrazione dei lavori: occorre dimostrare che la causa del ritardo non sia imputabile all'appaltatore e che la proroga sia stata validamente concessa secondo la forma richiesta nei contratti pubblici.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il motivo è inammissibile se non aggredisce tutte le rationes idonee a sorreggere il capo impugnato.
  • In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando l'amministrazione abbia già riconosciuto, espressamente o implicitamente, il diritto alla revisione, e la controversia riguardi solo il quantum o la decorrenza; la giurisdizione amministrativa permane invece quando occorra ancora valutare discrezionalmente se riconoscere la revisione e in quale misura per specifiche lavorazioni o periodi.
  • La motivazione sulla giurisdizione è solo apparente se il giudice non chiarisce quali lavorazioni o quali periodi siano stati effettivamente esclusi dal riconoscimento della revisione prezzi e perché la controversia residua implichi ancora esercizio di potere autoritativo.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può costituire base della ricostruzione e della quantificazione del danno quando sia sorretta da documentazione e valutazioni coerenti; in cassazione non è consentita una mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il danno emergente e il lucro cessante sono voci ontologicamente distinte e possono essere liquidati cumulativamente se attengono a pregiudizi diversi, senza che ciò integri duplicazione risarcitoria o indebita doppia rivalutazione.
  • Le norme sulla revisione prezzi e sugli interessi nei contratti pubblici hanno natura imperativa e possono operare anche in sostituzione automatica di pattuizioni difformi o mancanti, nei limiti del regime temporale applicabile al rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoGiurisdizioneImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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