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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00501/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, notificati a mezzo posta e riguardanti IRPEF, IRAP, IVA, addizionale regionale, addizionale comunale, sanzioni e interessi. L'Ufficio aveva proceduto a ricostruzione induttiva dei ricavi, ritenendo antieconomica la gestione dell'attività sulla base dei dati di bilancio dichiarati e applicando una percentuale di ricarico sul costo del venduto; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva poi annullato integralmente gli atti per presunti errori di calcolo e per difetto di motivazione, rilevando che l'Ufficio non aveva indicato con precisione le imprese comparabili, le verifiche svolte e i dati utilizzati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo era legittimo in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità della gestione, e che la percentuale di ricarico applicata era del 250% e non del 350%; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti, ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento risiede nel fatto che, secondo la Cassazione, l'antieconomicità della gestione poteva legittimare l'accertamento analitico-induttivo e il giudice d'appello aveva erroneamente ravvisato un difetto motivazionale e un errore di calcolo non emergenti correttamente dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa; il requisito è soddisfatto se il ricorso consente la completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 39 del d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando emergano presunzioni gravi, precise e concordanti che ne mettano in dubbio completezza e fedeltà.

  • art. 54 del d.P.R. n. 633/1972

    Consente, anche in materia IVA, la rettifica induttiva del reddito/corrispettivi sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti in presenza di contabilità inattendibile.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità della gestione, incombe sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni e prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la rettifica quando siano gravi, precise e concordanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare il preteso cattivo governo della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la pretesa errata valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando la contabilità risulti intrinsecamente inattendibile per effetto di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tra cui una gestione antieconomica non spiegata dal contribuente.
  • L'antieconomicità dell'attività d'impresa costituisce un indice sintomatico idoneo a giustificare la rettifica fiscale; una volta allegata dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di fornire giustificazioni e prova contraria.
  • In materia tributaria, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare un difetto di motivazione dell'atto impositivo quando l'accertamento sia sorretto da dati contabili e da una ricostruzione logico-presuntiva coerente con la dinamica economica dell'impresa.
  • L'errore di calcolo deve essere effettivo e riscontrabile: la diversa ricostruzione della percentuale di ricarico va verificata alla luce della formula applicata e dei dati indicati nell'avviso, non sulla base di una mera affermazione apodittica.
  • Quando il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo, la Corte può cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito per il nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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