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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13896/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'iscrizione di ipoteca su due immobili di sua proprietà deducendo di non avere mai ricevuto né la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria né le cartelle esattoriali presupposte. La controversia ha riguardato anche il luogo e le modalità delle notifiche, poiché il ricorrente ha sostenuto che gli atti fossero stati inviati a un indirizzo diverso dalla sua residenza effettiva e che la CTR avesse errato nel considerare valide le notifiche ricevute da familiari conviventi. Con il ricorso per cassazione ha proposto quattro motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di mancata notifica dell'iscrizione ipotecaria; (2) omessa pronuncia sulla mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; (3) motivazione apparente o contraddittoria sulla ritualità delle notifiche delle cartelle prodromiche; (4) violazione dell'art. 139 c.p.c. per asserita invalidità delle notifiche effettuate presso indirizzo errato e per il richiamo alla querela di falso. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non smentissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva implicitamente escluso la necessità della previa comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e aveva affermato la ritualità della notifica dell'atto impugnato e delle cartelle presupposte. Ha inoltre osservato che l'eventuale nullità della notifica dell'iscrizione ipotecaria sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva comunque impugnato l'atto nei termini. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della CTR non era apparente né incomprensibile e, comunque, il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito sulla prova delle notifiche e della residenza. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la consegna del piego a persona di famiglia convivente presso il luogo indicato dal notificante fa presumere la correttezza del luogo della notifica, mentre le risultanze anagrafiche non sono di per sé decisive e il ricorrente non ha fornito prova contraria idonea. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna alla rifusione in favore dell'agente della riscossione e con richiamo al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata espressa pronuncia non integra vizio quando la decisione adottata contenga un rigetto implicito incompatibile con la pretesa o l'eccezione non esaminata.

  • art. 139 c.p.c.

    La notificazione eseguita presso il luogo indicato dal notificante e ricevuta da persona di famiglia convivente è ritenuta valida salvo prova contraria; la sola diversa residenza anagrafica non basta a infirmarla.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

    L'eventuale nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come accade se il destinatario lo impugna tempestivamente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una diversa valutazione di merito delle prove o del convincimento del giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente richiede una reale mancanza del provvedimento decisorio o una motivazione priva del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'errore nella ricostruzione del fatto, se dedotto, può essere censurato solo nei limiti previsti per il vizio motivazionale, non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è nulla solo se non consente il controllo sulla ratio decidendi o non raggiunge il livello minimo costituzionalmente richiesto.

  • d.lgs. n. 546/1992

    termine di sessanta giorni

    La tempestiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria entro il termine di legge è valorizzata come indice del raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    La previa intimazione ad adempiere è richiesta per l'espropriazione forzata, non per l'avviso di iscrizione ipotecaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza, pur senza affrontare espressamente un'eccezione, contenga una statuizione logicamente incompatibile con essa e quindi equivalga a un rigetto implicito.
  • La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il destinatario lo ha tempestivamente impugnato.
  • In tema di notificazione a persona di famiglia convivente, la consegna presso il luogo indicato dal notificante fa presumere la correttezza del luogo della residenza, dimora o domicilio del destinatario; chi contesta la notifica deve fornire prova contraria specifica e non può limitarsi a produrre risultanze anagrafiche.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto inidonea a consentire il controllo sulla ratio decidendi; non basta che la parte ritenga ingiusta o insufficiente la valutazione del merito compiuta dal giudice.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una rivalutazione delle prove in cassazione, poiché il libero convincimento del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • La previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 non è un presupposto dell'iscrizione ipotecaria, ma opera per l'espropriazione forzata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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