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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25649/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiari pensione)

La controversia

La controversia riguarda la ripetizione, da parte dell'INPS, di somme erogate tra maggio 1999 e maggio 2016 a titolo di integrazione del trattamento pensionistico (fondo di previdenza interno/fondo integrativo) in favore dell'ex dipendente, poi deceduto, con azione successivamente coltivata dagli eredi per ottenere l'accertamento negativo del debito e, quindi, la non ripetibilità di quanto percepito. La Corte d'appello aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario valorizzando il fatto che la pretesa di restituzione si collocava temporalmente dopo il 30 giugno 1998. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 165/2001 e dei principi sul riparto di giurisdizione, sostenendo che il discrimine temporale dovesse essere ancorato alla cessazione del servizio del lavoratore, avvenuta prima del 30 giugno 1998, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente approfondito la legittimità dei pagamenti e delle questioni sostanziali decisive in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale e, in particolare, il momento storico in cui la pretesa è divenuta azionabile: nel caso di specie, la controversia aveva ad oggetto la non ripetibilità di somme erogate dal 1999 al 2016, dunque successivamente al 30 giugno 1998, sicché correttamente la Corte d'appello aveva affermato la giurisdizione ordinaria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente ha condannato l'INPS alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

    Fissa il discrimine temporale del 30 giugno 1998 per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato; il riferimento va fatto al momento in cui la pretesa dedotta è divenuta azionabile e al fatto storico che ha inciso sulla posizione giuridica, non alla sola antecedenza del rapporto di lavoro in sé.

  • art. 45, comma 7, d.lgs. n. 80/1998

    Richiamato come disciplina transitoria omologa a quella poi confluita nell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, rilevante per il riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto di giurisdizione e al vizio di motivazione; la Corte non ne trae una regola autonoma diversa da quella sul petitum sostanziale e sull'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente in combinazione con l'art. 111 Cost.; la Corte non ne sviluppa una autonoma applicazione, limitandosi a decidere secondo i principi interni sul riparto di giurisdizione e sul sindacato di legittimità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo e discusso tra le parti; non basta la critica alla valutazione di documenti o alla motivazione sul materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e al momento storico in cui la pretesa dedotta in giudizio è divenuta azionabile, non alla sola data di cessazione del rapporto di lavoro se la controversia riguarda effetti patrimoniali successivi.
  • Quando si discute della ripetibilità di somme erogate in esecuzione di un trattamento pensionistico integrativo collegato a un rapporto di pubblico impiego, la giurisdizione va individuata in base alla collocazione temporale della lesione o della pretesa concreta, e non esclusivamente in base all'origine pubblicistica del rapporto.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato i documenti o il convincimento raggiunto sulla base delle prove; è necessario allegare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso.
  • La sopravvivenza della giurisdizione amministrativa nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato costituisce ipotesi eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente secondo il criterio del discrimine temporale fissato dalla legge transitoria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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