Cassazione Civile, Ordinanza n. 17055/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1995, ritenuto in primo grado nullo dal tribunale perché concluso per estinguere pregresse esposizioni debitorie dei mutuatari, con deviazione dalla causa tipica del mutuo. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo lecito il mutuo destinato a sanare debiti pregressi verso la stessa banca, escludendo la nullità per mancata prova della capitalizzazione degli interessi e reputando generica la doglianza sull'usurarietà, anche perché il mutuo era stato stipulato prima della l. n. 108/1996 ed era stato integralmente eseguito. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 394/2000, convertito nella l. n. 24/2001, sostenendo che la corte territoriale avrebbe implicitamente rigettato una domanda subordinata volta all'applicazione del tasso sostitutivo previsto per i mutui a tasso fisso; con il secondo hanno dedotto nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d'appello non si fosse pronunciata sulla domanda subordinata relativa al meccanismo sostitutivo del medesimo decreto legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non attinente alla decisione impugnata: la corte d'appello non aveva affatto deciso su una domanda di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 394/2000, e il motivo risultava quindi privo di specifica correlazione al decisum. Ha respinto il secondo motivo perché la domanda subordinata di eterointegrazione con il tasso sostitutivo non risultava ritualmente riproposta in appello; inoltre, dal testo delle conclusioni trascritte in ricorso emergeva soltanto una domanda relativa all'usurarietà degli interessi ai sensi della l. n. 108/1996, non una specifica istanza di applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dal decreto legge. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite devono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., mentre le domande nuove in appello sono precluse dall'art. 345, comma 2, c.p.c. Nulla è stato statuito sulle spese; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001
"il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso ... è sostituito ... dal tasso indicato al comma 3"; "La sostituzione ... non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001"
norma speciale di eterointegrazione del regolamento negoziale, destinata a sostituire il tasso pattuito nei mutui a tasso fisso rientranti nei presupposti di legge; nel caso concreto la domanda di applicazione di tale meccanismo non risultava però ritualmente devoluta in appello.
la censura di omessa pronuncia presuppone l'esistenza di una domanda effettivamente proposta e devoluta al giudice di merito; nel caso concreto la domanda subordinata non risultava formulata in modo tale da imporre una statuizione specifica.
le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite devono essere riproposte nel giudizio di appello con il primo atto difensivo, altrimenti si presumono rinunciate.
in appello sono precluse le domande nuove; se la domanda subordinata non era stata proposta neppure in primo grado, la sua deduzione in appello sarebbe comunque inammissibile.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specificamente correlati alla decisione impugnata; censure prive di attinenza al decisum sono inammissibili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato.
richiamato per qualificare come usuraria la pattuizione di interessi che superino il tasso soglia.
art. 2, comma 4, l. n. 108/1996
il superamento del tasso soglia integra la fattispecie di usura richiamata dall'art. 644 c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e non mostra una specifica attinenza al decisum.
- La domanda subordinata rimasta assorbita o non accolta in primo grado deve essere espressamente riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in difetto, si presume rinunciata.
- La proposizione in appello di una domanda nuova è preclusa dall'art. 345, comma 2, c.p.c.; se la domanda non era stata validamente introdotta in primo grado, non può essere utilmente introdotta solo nel grado di gravame.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se la domanda su cui si lamenta il mancato esame sia stata effettivamente proposta e devoluta al giudice.
- Le censure sulla disciplina di sostituzione del tasso nei mutui a tasso fisso richiedono una chiara allegazione della domanda e dei suoi presupposti processuali, non essendo sufficiente un generico richiamo normativo.
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