Sentenza del 21/10/2015 n. 21370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato a C.L. avvisi di accertamento ICI per gli anni 1999-2003, qualificando l’area come edificabile; il 29 marzo 2007 era stata notificata anche una cartella per complessivi 5.316,85 euro, inclusi interessi e sanzioni. Dopo che la CTP aveva annullato gli atti per il 1999-2002 e respinto il ricorso per il 2003, la CTR della Puglia, accogliendo l’appello principale del Comune, aveva confermato tutti gli avvisi e la cartella. In Cassazione C.L. ha proposto quattro motivi: (1) la norma del 2006 sulla qualificazione edificabile delle aree avrebbe natura innovativa e non retroattiva; (2) la CTR avrebbe motivato insufficientemente la congruità del valore dell’area, senza considerare i criteri legali di stima; (3) la cartella sarebbe illegittima perché notificata mentre erano ancora pendenti le impugnazioni degli avvisi, e la disciplina introdotta dalla legge n. 296/2006 sarebbe applicabile ai rapporti pendenti; (4) la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata allegazione delle deliberazioni comunali rilevanti per la motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, senza condanna alle spese, poiché il Comune non si è costituito. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo: il quesito di diritto era generico e non riferito alla controversia concreta; inoltre la censura contrastava con l’orientamento consolidato senza argomenti idonei a chiederne la revisione. Inammissibile anche il secondo motivo, per difetto di autosufficienza: la contribuente non aveva indicato o trascritto il contenuto dell’avviso, necessario per verificare la censura sulla sua motivazione e sulla stima. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, pur correggendo la motivazione della CTR ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: la disciplina transitoria della legge n. 296/2006 rende applicabile il termine di decadenza del comma 163 anche ai rapporti pendenti, ma tale termine non impedisce l’iscrizione a ruolo e la riscossione in pendenza dell’impugnazione, salvo che sia stato disposto un provvedimento di sospensione. Al momento della notifica della cartella non era ancora intervenuta la sentenza di primo grado, sicché non operava la riscossione frazionata prevista per una diversa fase processuale. Infondato anche il quarto motivo: la decisione della CTR, confermando gli avvisi, implicava il rigetto della censura sulla mancata allegazione delle deliberazioni comunali; non vi era quindi omessa pronuncia, ma rigetto implicito. La Corte ha inoltre ritenuto possibile non integrare il contraddittorio con l’agente della riscossione, dato l’esito infondato del ricorso e in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006
La disposizione considera edificabile un’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. La censura contro tale interpretazione è stata dichiarata inammissibile per genericità del quesito di diritto.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
La contribuente richiamava questa norma per sostenere che la stima dell’area edificabile avrebbe dovuto considerare i parametri legali di valutazione. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, dichiarando inammissibile la censura per difetto di autosufficienza del ricorso.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163
La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, prevede il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti divenuti definitivi, ma non incide sulla regola che il ricorso non sospende, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione dell'avviso di accertamento impugnato, l'iscrizione a ruolo.
La norma fissa un termine entro il quale notificare il titolo esecutivo dopo che l’accertamento è divenuto definitivo; non attribuisce invece automaticamente effetto sospensivo all’impugnazione dell’avviso. In assenza di un provvedimento di sospensione, l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella possono essere emesse mentre il giudizio sull’accertamento è pendente.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171
le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima
La disciplina dei commi da 161 a 170, compreso il termine previsto dal comma 163, si applica anche ai rapporti tributari ancora pendenti il 1° gennaio 2007, sebbene riguardino annualità d’imposta precedenti.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1
l'iscrizione a ruolo, quale confermata, per quanto attiene all'ICI, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, anche nella nuova formulazione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, in vigore dal 1 gennaio 2007.
La disciplina dell’ICI richiamata dalla Corte conferma che l’impugnazione dell’accertamento non sospende di per sé l’iscrizione a ruolo; la riscossione resta possibile salvo sospensione dell’atto.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173
La disposizione, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2007, ha modificato la disciplina richiamata dell’art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992, senza introdurre la sospensione automatica dell’iscrizione a ruolo per effetto dell’impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
La riscossione frazionata rileva quando siano intervenute sentenze di merito che determinano la quota riscuotibile durante il giudizio. La Corte ha escluso l’applicazione di tale regola perché, alla data della cartella, non era ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado.
occorre, ex art. 384 c.p.c., u.c., procedere alla correzione, sul punto, della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è comunque conforme a diritto.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto; qui ha corretto l’affermazione della CTR sull’applicabilità temporale della legge n. 296/2006, senza modificare l’esito.
ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto
Non sussiste omessa pronuncia per la sola mancanza di una risposta espressa a una specifica censura, se la decisione adottata implica logicamente il rigetto della relativa pretesa. Nel caso concreto la conferma degli avvisi era incompatibile con l’accoglimento della censura sulla loro motivazione.
Per la controversia, ratione temporis, il motivo di violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto pertinente e riferito alla fattispecie concreta. Il quesito generico formulato dalla ricorrente ha comportato l’inammissibilità del primo motivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le censure sono state proposte rispettivamente per violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo e secondo e infondati il terzo e il quarto.
La norma è richiamata soltanto per la memoria depositata dalla ricorrente; la sentenza non le attribuisce una specifica interpretazione né fonda su di essa la decisione.
Massime di principio
- L’impugnazione di un avviso tributario non sospende automaticamente l’iscrizione a ruolo o la riscossione: occorre un provvedimento di sospensione, salvo che una specifica norma disponga diversamente.
- Un termine di decadenza previsto per la riscossione dopo la definitività dell’accertamento non va confuso con la possibilità di riscuotere mentre l’accertamento è ancora impugnato. La disciplina transitoria può estendere il termine anche ai rapporti pendenti senza attribuire effetto sospensivo al ricorso.
- La riscossione frazionata collegata alle decisioni di merito presuppone che una sentenza sia già intervenuta; non si applica soltanto perché il contribuente ha impugnato l’accertamento.
- In Cassazione, una censura sulla motivazione dell’avviso deve riportarne o indicarne con precisione il contenuto rilevante: la mancata trascrizione può renderla inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il quesito di diritto richiesto dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis deve essere concreto e collegato ai fatti della controversia; un quesito formulato come richiesta astratta di interpretazione può comportare l’inammissibilità del motivo.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della domanda o del ricorso comporta logicamente anche il rigetto di una censura non esaminata in modo espresso.
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