Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21354 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto sull’istanza presentata nel 1998 dallo IACP per ottenere il rimborso di somme relative a ritenute alla fonte degli anni 1985-1987, già pagate e/o oggetto di sanatoria. Dopo che la CTP di Taranto aveva disposto il rimborso di lire 304.425.121, l’Ufficio aveva appellato sostenendo che il credito era stato distribuito ai creditori dell’Ente. Lo IACP, preso atto dei rimborsi intervenuti, aveva limitato la domanda al residuo di Euro 44.683,62, riferito a interessi e spese, riconosciuto dalla CTR Puglia con sentenza n. 23/29/09, depositata il 12 febbraio 2009. L’Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione: con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente, perché la sentenza si sarebbe limitata a un prospetto di calcolo; con il secondo ha contestato, per insufficiente motivazione su fatto decisivo, l’esistenza del debito, sostenendo che le somme erano già state pagate ai creditori dello IACP in esecuzione di ordinanze di assegnazione del pretore di Taranto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato rigettato: il prospetto riepilogativo e la documentazione esaminata esponevano gli elementi di fatto dai quali la CTR aveva ricavato il residuo credito, rendendo comprensibile la motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una nuova questione di fatto e non individuava in modo organico un fatto decisivo trascurato dalla CTR; la valutazione delle prove e delle fonti del convincimento compete al giudice di merito. È quindi rimasto fermo il riconoscimento allo IACP del credito residuo di Euro 44.683,62. L’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.500, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La censura fondata sulla norma è stata respinta: la motivazione della CTR, letta insieme allo schema riepilogativo della documentazione e agli elementi fattuali esposti, era sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisionale.

  • Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4

    La sentenza non è nulla per motivazione apparente quando espone gli elementi di fatto dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento e questi risultano coerenti con la decisione adottata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    Il vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione non sussiste se la motivazione, pur sintetica e strutturata anche mediante un prospetto, consente di individuare gli elementi fattuali e la ragione della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La censura per insufficiente motivazione non può essere utilizzata per introdurre in Cassazione una nuova questione di fatto o chiedere una diversa valutazione delle prove; occorre individuare chiaramente un fatto decisivo che il giudice di merito avrebbe trascurato.

Massime di principio

  • Una motivazione sintetica o basata anche su un prospetto riepilogativo può essere sufficiente se rende identificabili i fatti esaminati e il collegamento logico con la decisione.
  • In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta nuove questioni di fatto né sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • Una censura motivazionale deve indicare in modo chiaro e organico quale fatto decisivo sia stato trascurato; la mera contestazione della ricostruzione fattuale non basta.
  • Chi risulta soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese del giudizio, anche quando il ricorso è respinto senza una nuova quantificazione del credito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.