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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21357 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relative al 1989, che aveva recuperato a tassazione circa 166 milioni di lire di costi ritenuti indeducibili, circa 1.540 milioni di lire di interessi attivi non contabilizzati e circa 64 milioni di lire di ammortamenti indeducibili. Dopo la conferma della legittimità dell'avviso da parte della Commissione tributaria regionale della Puglia, la società ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, in particolare sul recupero delle perdite, sugli interessi attivi non contabilizzati e sull'applicazione del margine contributivo di intermediazione. Ha sostenuto che la sentenza non chiarisse gli elementi e il percorso logico alla base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche e miravano a sostituire la valutazione delle prove del giudice di merito con quella della contribuente; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata era chiara e congrua e si fondava sulle gravi irregolarità contabili, che avevano alterato la rappresentazione dei dati di bilancio e non erano state smentite dalla società. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Si è palesemente in presenza, infatti, di censure prive di specificità, attraverso le quali la contribuente tende a sollecitare a questa Corte una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, meramente contrapponendovi un proprio apprezzamento dei fatti e delle prove, difforme da quello compiuto dal giudice stesso.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omessa o insufficiente motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: le censure devono essere specifiche e individuare un effettivo difetto motivazionale, non limitarsi a contrapporre la ricostruzione della parte a quella del giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione, una censura di omessa o insufficiente motivazione è inammissibile se è generica o mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Gravi irregolarità nella contabilità e una conseguente rappresentazione alterata dei dati di bilancio possono sostenere la decisione di confermare un accertamento, se la motivazione del giudice di merito è chiara e congrua e il contribuente non smentisce tali irregolarità.
  • La parte che contesta una decisione deve individuare con precisione il vizio denunciato e confrontarsi con la motivazione effettivamente adottata; argomentazioni giuridiche eventualmente riconducibili a una violazione di legge vanno formulate come tali e devono essere state adeguatamente introdotte nel giudizio di merito.

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