Sentenza del 21/10/2015 n. 21355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva confermato l’avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per il 1987. L’accertamento recuperava a tassazione dividendi non dichiarati per circa 5.600.000 lire, minusvalenze su titoli e altre componenti per complessive circa 711.000.000 lire, ritenute prive di giustificazione, e ammortamenti per circa 7.400.000 lire relativi all’acquisto di mobili di pregio. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente lamentava motivazione omessa o insufficiente sul disconoscimento delle sopravvenienze passive: sosteneva che le perdite effettive fossero superiori a quelle dichiarate, anche alla luce di una perizia penale, del fallimento e delle condanne degli amministratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo e ha rigettato il ricorso. Le censure erano generiche e in parte rivolte contro l’avviso di accertamento anziché contro la sentenza; inoltre, miravano a contrapporre una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito. La motivazione della CTR è stata ritenuta chiara e congrua, poiché fondata anche sulla falsa rappresentazione dei dati di bilancio, circostanza non smentita dalla società. L’avviso di accertamento è quindi rimasto confermato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con l'unico motivo proposto, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, "omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo per il giudizio", costituito dal disconoscimento delle sopravvenienze passive.
Il motivo di cassazione per vizio della motivazione deve individuare con specificità il fatto controverso e decisivo e confrontarsi con la motivazione della sentenza; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove contrapponendo il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
Massime di principio
- In cassazione, una censura motivazionale deve contestare in modo specifico il ragionamento della sentenza impugnata; contestare genericamente l’accertamento o riproporre la propria ricostruzione dei fatti può renderla inammissibile.
- Il giudizio di cassazione non è una nuova sede per rivalutare fatti e prove: la mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi processuali non basta a superare la valutazione del giudice di merito.
- Quando la decisione di merito espone un percorso logico chiaro e congruo, il vizio di motivazione non ricorre per il solo fatto che la parte preferisca una diversa ricostruzione, anche se richiama elementi emersi in procedimenti o sedi differenti.
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