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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21350 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto relativa all’avviso di accertamento per IRPEG e IRAP 2002. Ha contestato: (1) la deduzione integrale, nel 2000, dei costi per mobili e arredi dello stand fieristico di Essen, sostenendo che, essendo beni strumentali utilizzabili per più esercizi, dovessero essere ammortizzati; (2) la deduzione nel 2002 delle spese di progettazione e ampliamento dello stabilimento, benché i lavori fossero iniziati nel 2003; (3) l’applicazione della rivalutazione prevista dalla L. n. 342/2000, poiché la società aveva escluso alcuni macchinari dalla rivalutazione pur appartenendo essi a categorie omogenee rivalutate per gli altri beni. L’accertamento riguardava inoltre l’agevolazione della L. n. 383/2001, c.d. Tremonti-bis.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la qualificazione dei beni dello stand come costi di esercizio, perché la loro utilità si esauriva nella manifestazione e non erano riutilizzabili, è un accertamento di fatto di merito congruamente motivato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., perché privo dei requisiti richiesti per censurare la motivazione; è stato comunque ritenuto infondato, essendo generica la contestazione dell’accertamento secondo cui le spese di progettazione e ampliamento erano immobilizzazioni del 2002. Il terzo motivo è stato accolto: la rivalutazione deve comprendere tutti i beni della medesima categoria omogenea e l’esclusione anche di alcuni beni comporta il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti quelli della categoria. Le altre censure sulla rivalutazione sono rimaste assorbite. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente limitatamente alla ripresa relativa alla rivalutazione. Spese dell’intero giudizio compensate per soccombenza reciproca e novità della questione.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, artt. 10 e 11

    Ciò posto, deve essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo la quale la rivalutazione dei beni appartenenti alla medesima "categoria omogenea" deve riguardare tutti i beni di quella categoria, con la conseguenza, in caso di violazione di tale obbligo, cioè di esclusione di alcuni beni dalla rivalutazione, del disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni della stessa categoria.

    La rivalutazione fiscale non può essere selettiva all’interno della stessa categoria omogenea: omettere alcuni beni comporta il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione anche per gli altri beni della categoria.

  • Decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, art. 4

    Il D.M. Finanze 13 aprile 2001, n. 162, infine, ha ribadito, all'art. 4 (rubricato "rivalutazione per categorie omogenee"), che "ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea" (comma 1), stabilendo, per quanto interessa in questa sede, che "i beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento" (comma 3).

    Ai fini fiscali, la categoria omogenea è individuata, per i beni materiali ammortizzabili considerati dalla norma, sulla base dell’anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento; la rivalutazione deve estendersi a tutti i beni così raggruppati.

  • Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 4

    Il giudice d'appello ha affermato, come anticipato in narrativa, che "tutti i beni utilizzati per l'allestimento dello stand di Essen per la loro natura esauriscono la loro utilità in quel fenomeno economico, non sono riutilizzabili in altre attività d'impresa o in manifestazioni similari, non possono essere considerati beni a fecondità ripetuta, quindi dal punto di vista economico e fiscale trovano la loro giusta collocazione tra i costi di esercizio".

    Nel caso concreto, i beni dello stand, non riutilizzabili e la cui utilità si esauriva nella manifestazione, sono stati qualificati come costi di esercizio, non come beni strumentali a fecondità ripetuta rilevanti per l’agevolazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 (ora art. 102)

    Trattasi di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito con specifico riferimento alla concreta fattispecie, dotato di motivazione congrua e priva di vizi logici, non oggetto di adeguata censura.

    La Corte non enuncia una regola generale sull’ammortamento ai sensi dell’art. 67: conferma la qualificazione concreta dei beni dello stand come costi di esercizio, rilevando che l’accertamento di merito era motivato e non adeguatamente censurato.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., in quanto è privo dei requisiti ivi prescritti per la formulazione di censure attinenti a vizi della motivazione.

    La censura di vizio della motivazione è inammissibile se non rispetta i requisiti di formulazione previsti dall’art. 366-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di rivalutazione impone di operare per categorie omogenee, il contribuente non può scegliere singoli beni della categoria: l’omissione di alcuni beni può comportare il disconoscimento fiscale della rivalutazione per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria.
  • La natura di costo d’esercizio o di bene strumentale dipende dall’utilità concreta e dalla riutilizzabilità del bene. Se l’utilità si esaurisce in una sola manifestazione e il bene non è riutilizzabile, può essere trattato come costo dell’esercizio; la conclusione fattuale va contestata in modo specifico e idoneo in sede di impugnazione.
  • Le censure per vizio di motivazione devono rispettare i requisiti processuali di formulazione applicabili al ricorso; inoltre, contestazioni generiche non sono sufficienti a superare un accertamento di fatto adeguatamente motivato.

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