Sentenza del 21/10/2015 n. 21360 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. Ha contestato che la CTR avesse ritenuto perfezionato il condono per le sole rate pagate, benché la norma subordini l’efficacia della definizione al pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto. La controversia riguardava una cartella di pagamento per IRPEF 2001, notificata a Z.E. ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per il mancato perfezionamento del condono.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR del Lazio n. 86/28/09 del 23 aprile 2009 e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che il condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è clemenziale e si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute; il pagamento parziale o il mancato pagamento di una o più rate non definisce la lite limitatamente agli importi versati. Le spese sono state compensate, poiché l’orientamento giurisprudenziale su cui si fonda la decisione si era consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate.
La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona solo se tutte le somme dovute sono pagate integralmente e nei termini. Non è ammesso un perfezionamento parziale in proporzione alle rate versate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4
Nel regime dell’art. 9-bis, l’importo da versare è già determinato nella dichiarazione integrativa; la liquidazione prevista dall’art. 36-bis non serve a rideterminare il quantum del condono.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è indicata quale base processuale del motivo di cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 16-bis
ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. n. 289 del 2009, costituisce disposizione di carattere eccezionale assistita da una propria specifica disciplina che è di stretta interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell'ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione, ancorchè contemplate dalla medesima legge
La Corte richiama il principio per cui le discipline dei diversi condoni sono eccezionali e autonome: le regole elaborate per una diversa definizione agevolata, tra cui quella dell’art. 16-bis della legge n. 413 del 1991, non si trasferiscono al condono disciplinato dall’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.
Massime di principio
- Per il condono relativo agli omessi o tardivi versamenti regolato dall’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, il beneficio dipende dal pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, incluse le rate previste.
- Il versamento di alcune rate non consolida una definizione agevolata parziale: in caso di mancato o tardivo completamento dei pagamenti, il condono non si perfeziona.
- Le diverse forme di condono sono regimi eccezionali e autonomi, da interpretare restrittivamente; non si possono applicare per analogia a una disciplina i principi elaborati per un altro tipo di condono.
- Se, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito.
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