Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA relativo al 1982 emesso nei confronti di G.A. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza della Commissione tributaria centrale per motivazione mancante o apparente; 2) formazione del giudicato interno sul diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti del quarto trimestre 1982, per mancata impugnazione da parte dell’Ufficio; 3) violazione della disciplina della dichiarazione integrativa e della definizione agevolata prevista dalla legge n. 154 del 1989; 4) inammissibilità del ricorso dell’Ufficio alla Commissione tributaria centrale, perché avrebbe comportato valutazioni estimative complesse. I ricorrenti avevano inoltre chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 40 del 2010.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di definizione agevolata, perché l’Amministrazione non era stata soccombente in tutti i gradi precedenti: nel giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale era risultata totalmente vittoriosa. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e riconoscibile; ha accolto il secondo, rilevando che la statuizione sulla detraibilità dell’IVA del quarto trimestre 1982 non era stata censurata dall’Ufficio e si era quindi formata una preclusione interna, che doveva essere preservata dalla riforma; ha rigettato il terzo, poiché la dichiarazione integrativa produceva effetti favorevoli solo entro i limiti del reddito risultante dai coefficienti e non estingueva il rapporto per la differenza rispetto all’accertato; ha rigettato il quarto, perché la questione riguardava l’applicazione giuridica della disciplina del condono, non una valutazione estimativa sottratta alla cognizione della Commissione centrale. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Norme richiamate

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

    Il riferimento normativo ai "primi due gradi di giudizio" va interpretato nel senso che occorre aver riguardo all'intera vicenda processuale, nella quale l'Ufficio tributario deve essere stato costantemente soccombente, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudizio di cassazione sia stato preceduto - in applicazione del rito previgente - da tre gradi di giudizio, è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di definizione, che si sia verificato un triplice esito sfavorevole per l'Amministrazione.

    Per accedere alla definizione agevolata, l’Amministrazione finanziaria deve essere risultata soccombente in tutti i gradi di merito effettivamente celebrati; nel caso concreto, la vittoria dell’Ufficio davanti alla Commissione tributaria centrale ha reso inammissibile la richiesta.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    In materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c. , n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue - l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

    La nullità ricorre se manca qualsiasi argomentazione o se il ragionamento è così contraddittorio da non consentire di individuare la giustificazione della decisione. Una motivazione concisa non è per ciò solo apparente, se permette di riconoscere la ratio decidendi.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Dalla "riforma della decisione gravata" deve pertanto essere esclusa la statuizione della sentenza d'appello concernente la detraibilità dell'IVA relativa al 4 trimestre 1982, dovendo il Collegio rilevare d'ufficio la formazione del giudicato interno sul punto.

    La statuizione non impugnata su uno specifico capo della decisione resta ferma e non può essere travolta dalla riforma disposta per altri capi; il giudice deve rispettare il limite derivante dal giudicato interno.

  • Codice civile, art. 2909

    Dalla "riforma della decisione gravata" deve pertanto essere esclusa la statuizione della sentenza d'appello concernente la detraibilità dell'IVA relativa al 4 trimestre 1982, dovendo il Collegio rilevare d'ufficio la formazione del giudicato interno sul punto.

    La decisione divenuta definitiva sul capo non contestato vincola le parti e il giudice nel prosieguo della controversia; nella fattispecie, restava acquisito il diritto alla detrazione dell’IVA del quarto trimestre 1982.

  • D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 14 e 17, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

    Le dichiarazioni integrative presentate, in base al D.L. 2 marzo 1989, n. 14, convertito, con modificazioni, in L. 27 aprile 1989, n. 154, in presenza di un accertamento dell'Ufficio non definitivo, a norma dell'art. 17, ancorchè siano in linea, quanto all'ammontare dei redditi indicati, con i coefficienti presuntivi previsti dalla stessa disposizione - e perciò preclusive di controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi -, non determinano l'estinzione del rapporto per la differenza tra l'accertato e il minore importo dichiarato, limitandosi a produrre effetti favorevoli per il contribuente fino alla concorrenza del reddito derivante dai coefficienti.

    La dichiarazione integrativa non estingue l’intero rapporto tributario quando l’accertamento non è definitivo: i suoi effetti favorevoli sono limitati all’importo risultante dai coefficienti presuntivi e non eliminano la pretesa per la differenza rispetto all’accertato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26

    Le questioni di fatto relative a valutazioni estimative che il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26, nel rispetto dei principi fissati con la Legge Delega n. 828 del 1971, art. 10 sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale, sono esclusivamente le questioni di fatto attinenti alla quantificazione del cespite, del reddito o della base imponibile, o alla individuazione dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo, e non anche quelle che investono le condizioni giuridiche per il riscontro di un reddito tassabile, o, in genere, l'ambito di applicazione di una determinata norma.

    La limitazione della cognizione della Commissione tributaria centrale riguarda questioni estimative di fatto sulla quantificazione o sui presupposti materiali del tributo, non le questioni giuridiche relative all’applicazione di una norma, come quelle sulla disciplina del condono.

Massime di principio

  • Per verificare l’accesso a una definizione agevolata che richieda la soccombenza dell’Amministrazione, occorre considerare tutti i gradi di merito effettivamente svolti: una vittoria dell’Ufficio anche in uno solo di essi può escludere il beneficio.
  • Il giudicato interno si forma quando un capo autonomo della decisione non viene specificamente impugnato; il giudice deve rilevarlo anche d’ufficio e non può rimettere in discussione quel capo decidendo sugli altri.
  • La motivazione non è nulla solo perché sintetica: deve però esporre argomenti sufficienti a rendere identificabile la ragione della decisione. È apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Una dichiarazione integrativa o sanatoria produce soltanto gli effetti attribuiti dalla legge e nei limiti quantitativi previsti; non comporta automaticamente l’estinzione dell’intera pretesa relativa alla differenza rispetto all’accertamento.
  • La distinzione tra valutazione estimativa e questione giuridica dipende dall’oggetto concreto della contestazione: le regole che limitano il riesame estimativo non impediscono di esaminare l’ambito di applicazione della disciplina normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.