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Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 11826 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente, disposta a garanzia di crediti tributari portati da più cartelle. La CTR aveva ritenuto nulle le notifiche di otto cartelle eseguite tra il 12 ottobre 2000 e il 19 giugno 2001, ma valide quelle delle cartelle notificate dal luglio 2001 al 15 maggio 2006, per le quali aveva considerato incontestabile la pretesa non essendo state impugnate tempestivamente. Il contribuente ha proposto tre motivi: 1) l’Agente avrebbe dovuto produrre le cartelle complete, non bastando l’estratto di ruolo; 2) per le notifiche ex art. 140 c.p.c. non sarebbe stata provata l’affissione dell’avviso alla porta e la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento; 3) la CTR avrebbe violato il principio di disponibilità delle prove, poiché gli atti documentavano soltanto il deposito presso la casa comunale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: poiché la contestazione riguardava l’omessa notificazione delle cartelle, l’Agente doveva provare la regolarità delle notifiche, non produrre anche il contenuto integrale delle cartelle. Ha accolto il secondo motivo: per alcune notifiche non risultavano documentate le ricerche necessarie a giustificare l’irreperibilità assoluta; per altre, pur essendo attestata l’assenza temporanea, mancava la prova degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa e la relativa ricezione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, perché determini gli effetti dell’invalidità di alcune notifiche sull’iscrizione ipotecaria, tenendo conto dei giudicati già formatisi; ha rimesso al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente decisa la sorte dell’intera ipoteca.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, commi 4 e 5

    Non sussiste, pertanto, alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice".

    Nel caso in cui la contestazione riguardi la mancata notificazione delle cartelle, l’onere dell’Agente consiste nel dimostrare la regolarità delle notifiche; non è necessario produrre in giudizio copia integrale delle cartelle. La conservazione prevista dall’art. 26, comma 4, può riguardare la cartella oppure la matrice, secondo la modalità di notifica.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

    In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede tutti gli adempimenti indicati, non il solo deposito in Comune. Il perfezionamento avviene con la ricezione della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)

    Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi, nella circostanza, non e' stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato articolo 60 cit., lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche' sconosciuto all'indirizzo indicato.

    La modalità di notifica dipende dalla natura dell’irreperibilità: se l’indirizzo è noto e il destinatario è temporaneamente assente si applica l’art. 140 c.p.c.; la procedura semplificata prevista dalla lettera e) è riservata all’irreperibilità assoluta, che deve essere riscontrata con ricerche effettive nel Comune del domicilio fiscale.

  • Codice di procedura civile, artt. 137 e 139

    Negli altri casi oggetto di controversia, il messo notificatore attesta che la notifica e' stata eseguita in momentanea assenza del destinatario e degli altri soggetti idonei ex articolo 139 c.p.c. a ricevere l'atto (risultando barrate le relative caselle), ma difetta in atti la prova dei successivi adempimenti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, e per tale ragione la notificazione non puo' ritenersi validamente perfezionata.

    La momentanea assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l’atto non basta a perfezionare la notifica: se si procede ai sensi dell’art. 140 c.p.c., devono essere provati anche i successivi adempimenti prescritti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    All'accoglimento del secondo motivo di ricorso, per acclarata invalidita' della notifica delle cartelle presupposte, consegue la cassazione con rinvio della sentenza della CTR, al fine di stabilire gli effetti del venir meno di taluni dei titoli originariamente giustificanti la cautela, tenuto anche conto dei giudicati, in punto di legittimita' della impugnata iscrizione ipotecaria (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77,).

    L’invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte impone di rivalutare gli effetti sull’iscrizione ipotecaria, ma non determina automaticamente la caducazione dell’intera misura: il giudice di rinvio deve considerare i titoli residui e i giudicati già formatisi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    La disposizione è stata invocata con il terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata assorbita; la Corte non ne ha quindi fornito un’interpretazione né l’ha esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La notifica ex art. 140 c.p.c. richiede il deposito dell’atto in Comune, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Il solo deposito comunale non è sufficiente.
  • L’irreperibilità assoluta non può essere desunta dalla sola assenza del destinatario, anche se constatata in più accessi. Occorrono ricerche nel Comune del domicilio fiscale, documentate in modo da rendere verificabile che il destinatario non vi abbia più abitazione, ufficio o azienda.
  • Quando la residenza e l’indirizzo sono conosciuti ma il destinatario non è reperito sul posto, si applica la procedura per irreperibilità relativa dell’art. 140 c.p.c.; la procedura per irreperibilità assoluta è utilizzabile solo dopo averne verificato e documentato i presupposti.
  • Se il contribuente contesta la mancata notifica delle cartelle, l’Agente deve provare le formalità di notifica; non deve invece produrre anche il contenuto integrale delle cartelle, quando tale contenuto non è oggetto della contestazione.
  • L’invalidità della notifica di alcune cartelle può incidere sull’iscrizione ipotecaria fondata su quei titoli, ma la misura va rivalutata considerando anche gli altri crediti rimasti validi e le statuizioni ormai definitive.

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