Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore dati)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta davanti al tribunale da una persona che chiedeva il risarcimento di euro 26.000 e le spese di lite, assumendo che due società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie avessero illegittimamente pubblicato e trattato suoi dati personali nell'ambito delle rispettive banche dati, in violazione del d.lgs. 196/2003. Il tribunale rigettava la domanda. In appello, il giudice di secondo grado dichiarava la sentenza di primo grado non appellabile e l'appello inammissibile, ritenendo applicabile l'art. 152 del codice privacy, che per tali controversie prevede la non appellabilità della sentenza e il ricorso immediato per cassazione. Il ricorrente impugnava quindi in Cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. 150/2011, dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 3, 24 e 117 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU e dell'art. 13 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che la domanda aveva anche contenuto risarcitorio soggetto a rito ordinario e quindi appellabile. Le società resistenti eccepivano inoltre vizi della procura speciale al ricorso: una contestava la mancanza di riferibilità della procura al giudizio contro di essa, l'altra l'assenza di data e di collegamento alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto preliminarmente l'eccezione di difetto di procura speciale nei confronti di una delle società resistenti, rilevando che la procura era espressamente riferita solo al ricorso contro l'altra società e quindi non poteva estendersi alla seconda. Ha invece respinto l'eccezione della società rimasta correttamente evocata, richiamando il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c., la specialità della procura per cassazione è integrata dalla sua collocazione topografica e non richiede un espresso riferimento al provvedimento impugnato, salvo che risulti in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione. Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., osservando che lo stesso ricorrente aveva dato atto che nel giudizio di merito era stato disposto il cambio di rito e la trattazione con il rito del lavoro, sicché la controversia era stata effettivamente trattata come lite in materia di dati personali. In tale ipotesi, poiché la domanda riguardava l'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e il giudice di merito aveva correttamente qualificato la controversia in tali termini, la sentenza di primo grado era inappellabile ex art. 152, comma 13, d.lgs. 196/2003 e il mezzo corretto era il ricorso per cassazione. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente nei confronti della società legittimamente resistita; nei rapporti con l'altra società, le spese sono state poste a carico dell'avvocato che aveva proposto il ricorso senza valida procura speciale per quel rapporto processuale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152
nelle controversie che riguardano l'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali la sentenza che definisce il merito non è appellabile, ma è immediatamente ricorribile per cassazione; rileva la qualificazione della domanda come inerente alla protezione dei dati personali
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita applicabilità del rito ordinario/appellabilità, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
richiamato nel motivo di ricorso come base risarcitoria della domanda
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo di ricorso
art. 13 CEDU
richiamato nel motivo di ricorso
indicato quale base per la trattazione in adunanza camerale
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata
la riforma del 1997 viene richiamata per affermare che la specialità della procura per cassazione si desume anche dalla sua collocazione topografica
richiamato quale criterio conservativo nell'interpretazione della procura
richiamato quale criterio conservativo nell'interpretazione della procura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
posto a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nelle controversie che attengono all'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, quando la domanda sia stata correttamente qualificata in tali termini dal giudice di merito, la sentenza che decide il merito non è appellabile e il mezzo di impugnazione è il ricorso immediato per cassazione.
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione rileva la qualificazione data alla domanda dal giudice, non la mera prospettazione difensiva di ulteriori profili risarcitori o la mancata aderenza del primo giudice al rito speciale.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere riferibile al singolo giudizio e al singolo rapporto processuale; se il mandato è espressamente limitato a una sola controparte, il ricorso nei confronti di altra parte è proposto senza valida procura speciale ed è inammissibile per quel rapporto.
- Dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c., la specialità della procura per cassazione può risultare dalla sua collocazione materiale congiunta all'atto anche senza espresso richiamo al provvedimento da impugnare, salvo che emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella contestazione di una decisione conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di scelta del mezzo di impugnazione.
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