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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06791/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa in esecuzione di un precedente giudicato formatosi in favore dell'Ufficio su un avviso di rettifica IVA per l'anno 1997. Egli sosteneva di avere, prima della sentenza passata in giudicato, presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge sul condono fiscale e di avere versato la prima rata, con conseguente perfezionamento del condono. Secondo il ricorrente, tale definizione avrebbe caducato l'avviso di rettifica e reso inefficace la successiva sentenza, che non avrebbe potuto costituire titolo per l'iscrizione a ruolo. Con i due motivi di ricorso per cassazione ha quindi denunciato la nullità della sentenza d'appello per violazione o falsa applicazione della normativa sul condono, assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere l'effetto estintivo della definizione agevolata anche in sede di opposizione alla cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva fondato la decisione sulla sola circostanza del pagamento della prima rata, ma soprattutto sul fatto che l'eventuale condono doveva essere fatto valere nel giudizio di impugnazione della sentenza resa sull'avviso di rettifica, e non tramite ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, compresi i fatti estintivi o modificativi anteriori, e ha affermato la prevalenza del giudicato sul condono non tempestivamente fatto valere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare il principio di intangibilità del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.

  • art. 16 L. n. 289 del 2002

    Norma richiamata dal ricorrente come base della definizione agevolata; la Corte ne esclude l'utilizzabilità nel giudizio sulla cartella quando il relativo effetto non sia stato fatto valere nel giudizio contro la sentenza passata in giudicato.

  • art. 34 L. 31 dicembre 1991, n. 413

    Richiamato come precedente giurisprudenziale in tema di definizione automatica e inefficacia dell'effetto estintivo non tempestivamente fatto valere.

  • art. 2 quinquies D.L. 30 settembre 1994, n. 564

    Richiamato come precedente giurisprudenziale in tema di condono e prosecuzione del giudizio nonostante la causa estintiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sicché i fatti estintivi o modificativi della pretesa già esistenti prima della decisione devono essere fatti valere nel giudizio di cognizione e non possono essere opposti successivamente in sede esecutiva o in sede di impugnazione dell'atto consequenziale.
  • Quando una pretesa fiscale sia stata definita con sentenza passata in giudicato, l'eventuale condono o definizione agevolata anteriore deve essere dedotto tempestivamente nel giudizio contro l'atto impositivo; se ciò non avviene, il giudicato prevale e legittima la riscossione.
  • La stabilità del giudicato impedisce che una causa estintiva della lite, pur astrattamente idonea a incidere sul rapporto tributario, venga fatta valere tardivamente per paralizzare una cartella emessa in esecuzione della decisione definitiva.
  • Ai fini del ricorso per cassazione non è sufficiente una censura astrattamente corretta sul piano della norma invocata se essa non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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