Cassazione Civile, Sentenza n. 9148/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2005 che contestava maggiori redditi e minori costi riconducibili a fatture e operazioni inesistenti. L'Ufficio aveva rilevato discrepanze tra i debiti contabili della società e le dichiarazioni dei fornitori (diff. di € 323.462,81) e anomalie nei rapporti con la fornitrice Rossini srl. In primo grado i ricorsi furono accolti, in appello la CTR rigettò i ricorsi; la società e i soci avevano ottenuto in sede penale l'assoluzione per "perché il fatto non sussiste" (sentenza irrevocabile del Tribunale di Brindisi), depositata nel giudizio civile. L'Agenzia impugnava in Cassazione per violazione di norme probatorie e per l'errata valutazione delle risultanze del giudice penale.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo (contestazione che la CTR avesse fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni penali) e ha accolto il secondo motivo (errata applicazione delle regole di accertamento analitico-induttivo e della valutazione delle dichiarazioni di terzi). Il Collegio ha ritenuto che la sentenza penale, pur essendo di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste", non contiene un accertamento positivo dell'insussistenza del fatto utile a produrre automaticamente effetto di giudicato ai sensi dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000; dunque la CTR non poteva limitarsi ad adottare le conclusioni penali. Tuttavia la CTR ha anche applicato criteri di valutazione non conformi alle regole tributarie (in particolare l'art. 39 d.P.R. 600/1973 e le presunzioni semplici gravi, precise e concordanti), omettendo una corretta valutazione delle risposte ai questionari dei fornitori e delle discrepanze contabili. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice del merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
d.P.R. n. 916/1986, art. 5
per trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 916/1986
norma che consente la notifica dell'avviso di accertamento anche ai soci per i redditi imputati per trasparenza; qui giustifica la notifica ai soci della Pan Frutta.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
consente l'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti ricavate da incongruenze tra dati contabili e condizioni di esercizio dell'attività; l'Amministrazione può desumere il reddito in via induttiva e grava sul contribuente l'onere della prova contraria.
d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 4
ammette l'utilizzo delle risposte a questionari inviati dall'ufficio come fonte di notizie rilevanti ai fini dell'accertamento; tali risposte possono essere valutate anche se non accompagnate da documentazione contabile.
d.P.R. n. 633/1972, art. 54, commi 2 e 3
disciplinano il regime IVA e il relativo onere probatorio: perché sia ammessa la detrazione/ deduzione dei costi è necessario che il contribuente provi l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, e l'Ufficio può basarsi su presunzioni per dimostrare l'inattendibilità della documentazione.
d.lgs. n. 74/2000, art. 21-bis (introdotto da d.lgs. n. 87/2024, art. 1, comma 1, lett. m))
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ... ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
introduce efficacia di giudicato nel processo tributario per sentenze penali irrevocabili di assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso"; la Corte ha ritenuto che l'art. 21-bis può operare ius superveniens ma richiede che la sentenza penale contenga un accertamento positivo dell'insussistenza previsto dall'art. 530, comma 1 c.p.p.; in assenza di tale accertamento l'efficacia di giudicato non si determina.
codice di procedura penale, art. 530
perché il fatto non sussiste
distinzione tra comma 1 (accertamento positivo dell'insussistenza del fatto) e comma 2 (insufficienza di prove): solo le assoluzioni con accertamento positivo (comma 1) producono pieno effetto preclusivo nei giudizi civili/tributari; le assoluzioni per carenza di prove (comma 2) non determinano automaticamente giudicato favorevole in sede tributaria.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
riceve impugnazioni in cassazione per violazione di legge; utilizzato dall'Agenzia per dedurre violazioni di norme probatorie e di diritto sostanziale.
codice di procedura civile, art. 116
principio di libertà della valutazione della prova e dell'autonomia del giudice nel valutare gli elementi probatori, ivi incluse le risultanze penali, che non hanno automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Una sentenza penale di assoluzione incide sul processo tributario solo se contiene un accertamento positivo e specifico dell'insussistenza del fatto (art. 530 c.p.p., comma 1); le assoluzioni per insufficienza di prove (comma 2) non producono automaticamente effetto preclusivo nel giudizio tributario.
- Anche in presenza di sentenza penale irrevocabile, il giudice tributario deve valutare criticamente le risultanze penali e non può semplicemente trasporre criteri di giudizio penale ove contrastino con le regole probatorie tributarie.
- Le risposte dei fornitori a questionari dell'Ufficio sono elementi di prova ammissibili nel processo tributario e possono giustificare un accertamento induttivo se integrate in un quadro di presunzioni semplici "gravi, precise e concordanti"; spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.
- La regolarità formale della documentazione e i pagamenti tracciati non escludono automaticamente la fittizià delle operazioni; il giudice tributario deve verificare l'effettività delle operazioni sulla base del complesso delle prove.
- Se il giudice d'appello ha applicato criteri non conformi alla disciplina dell'accertamento tributario, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame secondo i corretti principi di diritto (valutazione autonoma delle prove, onere della prova, uso delle presunzioni).
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