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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34943/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato condanna alle spese, in ragione del visto del controricorrente sulla rinuncia; ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto una società chiedendo la condanna al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta in un precedente giudizio civile davanti al Tribunale e alla Corte d'appello di Venezia. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La società aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 702 bis c.p.c., per avere il primo giudice trattato la domanda con rito ordinario anziché sommario, e per non avere esaminato la questione rilevata nella comparsa conclusionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1353, 1362, 1363, 1371 c.c. nonché dell'art. 1 d.m. 140/2012, per asserita erronea interpretazione della clausola contrattuale sospensiva relativa al compenso; 3) violazione degli artt. 1, 4, 5 e 11 d.m. 140/2012, per errata applicazione dei parametri forensi, carenza di motivazione e erronea valutazione del cumulo di domande di risoluzione del contratto e risarcimento del danno. Prima della decisione, però, la società ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con visto del difensore della parte controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 348 bis c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello era stata dichiarata in base alla previsione che consente la definizione anticipata del gravame quando non appaia ragionevole una diversa decisione.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità del rito ordinario anziché del rito sommario per il recupero dei crediti professionali.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato per contestare l'instaurazione del rito ordinario in luogo del procedimento sommario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia ed errori nell'interpretazione della domanda e della clausola contrattuale.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato in tema di condizione sospensiva del contratto di compenso professionale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo residuale del contratto.

  • art. 1 d.m. 140/2012

    Richiamato in relazione alla determinazione del compenso professionale e dei parametri forensi.

  • artt. 1, 4, 5 e 11 d.m. 140/2012

    Richiamati per censurare la liquidazione del compenso secondo i parametri forensi e lo scaglione di riferimento.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la fissazione della decisione, ha richiesto la pronuncia con ordinanza.

  • artt. 390 c.p.c. e 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia con visto della controparte non è stata pronunciata condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio con ordinanza.
  • Se la rinuncia al ricorso è accettata o comunque vistata dalla parte controricorrente, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso viene rinunciato prima della decisione, la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione sollevati, limitandosi a prendere atto dell'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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