Cassazione Civile, Ordinanza n. 33043/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società termale per il pagamento di prestazioni termali rese negli anni 2005 e 2006 nell’ambito di un rapporto di convenzionamento con l’ASL. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo che il tetto di spesa rimborsabile fosse già stato superato se, nel calcolo del budget, si fossero computati anche i ticket pagati dagli utenti delle prestazioni termali. In appello l’opposizione era stata respinta, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che il ticket rappresenti un pagamento diretto dell’assistito e non una spesa sostenuta da ASL o Regione, e che quindi non debba incidere sul tetto massimo di spesa sanitaria rimborsabile. L’ASL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina di settore e dei criteri di interpretazione contrattuale, lamentando che il silenzio del contratto sulla computabilità dei ticket avrebbe dovuto essere colmato alla luce del principio di contenimento della spesa pubblica e che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente valorizzato un contratto successivo fra le stesse parti; (2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla disapplicazione degli atti amministrativi, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il carattere vincolante degli esiti della commissione ispettiva, la quale avrebbe dovuto determinare anche il tetto di spesa e non solo verificare la correttezza delle prestazioni erogate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, in assenza di un’espressa previsione negoziale, le somme corrisposte dai privati a titolo di ticket non possono essere imputate alla spesa a carico dell’ente pubblico né conteggiate nel tetto massimo di spesa rimborsabile; il principio di efficienza della finanza pubblica non consente di estendere per interpretazione un limite che riguarda solo l’esborso dell’ASL. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo al contratto successivo. Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato: la commissione ispettiva aveva il solo compito di verificare a campione la corretta erogazione delle prestazioni e la sussistenza del credito, non già di interpretare la disciplina del ticket o di determinare il tetto di spesa; non vi era quindi alcuna disapplicazione illegittima di un atto amministrativo. La sentenza impugnata è stata confermata e l’ASL è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 502 del 1992, art. 8 bis
norma invocata dalla ricorrente in materia di convenzionamento e spesa sanitaria, ma non idonea a fondare la computabilità implicita dei ticket nel tetto di spesa in assenza di espressa previsione contrattuale
richiamata dalla ricorrente come base normativa del limite di spesa, ma interpretata dalla Corte in senso coerente con il solo esborso pubblico
richiamata dalla ricorrente per il contenimento della spesa sanitaria, ma non tale da consentire l’inclusione automatica dei ticket nel budget pubblico
i criteri ermeneutici non consentono di introdurre nel contratto una regola non espressa; il limite di spesa va riferito al rimborso pubblico salvo diversa pattuizione chiara
il comportamento successivo delle parti è rilevante nell’interpretazione del medesimo contratto, non di un diverso contratto stipulato anni dopo
la rimessione a un terzo riguarda la determinazione di elementi contrattuali, ma nel caso non vi era volontà di demandare alla commissione l’interpretazione della disciplina del ticket
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento della condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In materia di convenzioni sanitarie, il tetto massimo di spesa rimborsabile alla struttura privata si riferisce, in via ordinaria, alla sola spesa posta a carico dell’ente pubblico; le somme pagate direttamente dagli assistiti a titolo di ticket non vi rientrano se non vi sia una previsione espressa che disponga diversamente.
- Un criterio di interpretazione ispirato al contenimento della spesa pubblica non consente di integrare il contenuto del contratto in modo da attribuire al ticket privato l’effetto di ridurre il budget pubblico, quando la convenzione sia silente sul punto.
- Il comportamento successivo delle parti può essere valorizzato solo con riferimento al medesimo rapporto contrattuale oggetto di giudizio e non come parametro interpretativo automatico di un diverso contratto stipulato tra le stesse parti in epoca successiva.
- La commissione ispettiva prevista in una convenzione sanitaria ha, salvo diversa pattuizione chiara, il compito di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni e la sussistenza del credito, non di interpretare la disciplina del limite di spesa o di determinare elementi del rapporto diversi da quelli espressamente affidati.
- Non può parlarsi di illegittima disapplicazione di un atto amministrativo quando il giudice, interpretando la convenzione, accerti che quell’atto non aveva il potere di incidere sull’elemento contrattuale controverso.
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