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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15492/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di un socio titolare del 95% di una società a ristretta base partecipativa, in relazione a redditi da partecipazione e sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo non provata la premessa indiziaria dell'esistenza di utili extracontabili e, quindi, inidonea la stessa a dimostrare la distribuzione di dividendi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice di appello capovolto il meccanismo presuntivo relativo alla ripartizione tra i soci degli utili extracontabili in una società a ristretta base, e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, limitato alle questioni di merito ritenute assorbite dalla decisione di annullamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi perché la sentenza impugnata si discostava dal consolidato orientamento secondo cui, in presenza di società a ristretta base partecipativa, il socio non può limitarsi a contestare genericamente la mancata prova di un definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare l'effettivo conseguimento degli utili extracontabili o dimostrare la mancata distribuzione degli stessi. È stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del contribuente, poiché le questioni assorbite potevano essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    La norma è richiamata come base dell'accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa; la CTR l'aveva applicata in modo non conforme al meccanismo presuntivo ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova operata dalla CTR; secondo la Corte il socio deve superare la presunzione dimostrando la mancata distribuzione o contestando l'effettivo conseguimento degli utili da parte della società.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al ricorso incidentale dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei redditi da partecipazione in società a ristretta base, l'esistenza di utili extracontabili può fondare la presunzione di loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria specifica.
  • Per escludere tale presunzione non è sufficiente una contestazione generica sulla mancanza di un accertamento definitivo nei confronti della società: il socio deve contestare l'effettivo conseguimento degli utili da parte della società oppure dimostrare la mancata distribuzione degli stessi.
  • Nei giudizi separati contro società e socio opera l'autonomia dei relativi accertamenti, con pregiudizialità dell'accertamento relativo alla società rispetto a quello relativo al socio.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite, poiché tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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