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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33831/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Vita Conte il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2005 per complessive 106 giornate, in relazione alla presunta decadenza dall'impugnativa prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 applicabile ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi; l'INPS sosteneva che tale norma non fosse stata abrogata dal D.L. n. 112/2008 art. 24 per effetto di richiamo alla L. n. 246/2005 art. 14, comma 17, lett. e). Il provvedimento di disconoscimento impugnato è del 21.1.2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 22 del D.L. n. 7/1970 è stato abrogato dal D.L. n. 112/2008 art. 24 e tale abrogazione è rimasta operante dal 21.12.2008 fino al ripristino della decadenza operato dal D.L. n. 98/2011 con decorrenza 6.7.2011. Il richiamo dell'INPS alla L. n. 246/2005 art. 14, comma 17, lett. e) non è idoneo a salvare la vigenza dell'art. 22, perché il D.L. n. 112/2008 ha fatto salvo solo i commi 14 e 15 di quell'art. 14. Di conseguenza la decadenza prevista dall'art. 22 non era operante per il provvedimento del 21.1.2009 e la sentenza di merito che ha riconosciuto l'iscrizione per 106 giornate è stata confermata. Condanna dell'INPS alle spese di lite e applicazione dell'obbligo di versamento previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 7 del 1970, art. 22

    prevedeva la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi; secondo la Corte la disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 112/2008 art. 24 e successivamente ripristinata dal D.L. n. 98/2011 con decorrenza 6 luglio 2011, quindi non operativa nel periodo 21.12.2008 - 5.7.2011.

  • D.L. n. 112 del 2008, art. 24

    ha abrogato la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, mantenendo in vigore solo i commi 14 e 15 della L. n. 246/2005 art. 14; pertanto l'art. 22 non era operativo dopo l'entrata in vigore di tale norma fino al successivo ripristino.

  • L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14, 15, 17 lett. e)

    art. 14, commi 14, 15, 17 lett. e)

    i commi 14 e 15 sono stati espressamente mantenuti in vigore dal D.L. n. 112/2008; il comma 17 lett. e) (richiamato dall'INPS per salvare altre disposizioni previdenziali) non risulta fatto salvo dall'art. 24 del D.L. n. 112/2008 e quindi non impedisce l'abrogazione dell'art. 22.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38 comma 5

    ha ripristinato la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 con efficacia dal 6 luglio 2011, rendendo nuovamente operativa la previsione normativa a decorrere da tale data.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    norma procedurale che impone l'obbligo, in presenza dei presupposti, di versare un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso; la Corte ha dato atto dell'applicabilità della previsione al caso di specie.

  • art. 93 c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa; la Corte ha disposto la distrazione delle spese in favore dell'avvocato della resistente.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data del provvedimento impugnato: la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 non era operativa per i provvedimenti adottati nel periodo 21.12.2008 - 5.7.2011 a causa dell'abrogazione operata dal D.L. 112/2008.
  • Se il provvedimento è anteriore al 21.12.2008 o successivo al 5.7.2011, valutare l'applicabilità dell'art. 22 tenendo conto del ripristino operato dal D.L. 98/2011 (decorrenza 6.7.2011).
  • Il richiamo a norme che tutelano in generale la vigenza delle disposizioni previdenziali (es. L. 246/2005 art. 14, comma 17 lett. e) non è sufficiente a contrastare un'abrogazione espressa operata da altro provvedimento (D.L. 112/2008 art. 24) se quest'ultimo ha fatto salvo solo parti specifiche della norma richiamata.
  • Seguire l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione su questioni ricorrenti: i precedenti (es. Cass. n. 26161/16 e successivi conformi) chiariscono l'effetto temporale delle abrogazioni e ripristini normativi.
  • In giudizio, le spese seguono la soccombenza: il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese e alla distrazione delle stesse in favore del difensore della controparte; considerare anche obblighi procedurali come il contributo unificato ex D.P.R. 115/2002 quando previsto.
  • In casi analoghi, documentare e contestualizzare le date (adozione e notifica del provvedimento) perché sono decisive per stabilire la normativa applicabile e l'eventuale operatività della decadenza.

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