Cassazione Civile, Sentenza n. 33831/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Vita Conte il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2005 per complessive 106 giornate, in relazione alla presunta decadenza dall'impugnativa prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 applicabile ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi; l'INPS sosteneva che tale norma non fosse stata abrogata dal D.L. n. 112/2008 art. 24 per effetto di richiamo alla L. n. 246/2005 art. 14, comma 17, lett. e). Il provvedimento di disconoscimento impugnato è del 21.1.2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 22 del D.L. n. 7/1970 è stato abrogato dal D.L. n. 112/2008 art. 24 e tale abrogazione è rimasta operante dal 21.12.2008 fino al ripristino della decadenza operato dal D.L. n. 98/2011 con decorrenza 6.7.2011. Il richiamo dell'INPS alla L. n. 246/2005 art. 14, comma 17, lett. e) non è idoneo a salvare la vigenza dell'art. 22, perché il D.L. n. 112/2008 ha fatto salvo solo i commi 14 e 15 di quell'art. 14. Di conseguenza la decadenza prevista dall'art. 22 non era operante per il provvedimento del 21.1.2009 e la sentenza di merito che ha riconosciuto l'iscrizione per 106 giornate è stata confermata. Condanna dell'INPS alle spese di lite e applicazione dell'obbligo di versamento previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
Norme richiamate
prevedeva la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi; secondo la Corte la disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 112/2008 art. 24 e successivamente ripristinata dal D.L. n. 98/2011 con decorrenza 6 luglio 2011, quindi non operativa nel periodo 21.12.2008 - 5.7.2011.
ha abrogato la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, mantenendo in vigore solo i commi 14 e 15 della L. n. 246/2005 art. 14; pertanto l'art. 22 non era operativo dopo l'entrata in vigore di tale norma fino al successivo ripristino.
L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14, 15, 17 lett. e)
art. 14, commi 14, 15, 17 lett. e)
i commi 14 e 15 sono stati espressamente mantenuti in vigore dal D.L. n. 112/2008; il comma 17 lett. e) (richiamato dall'INPS per salvare altre disposizioni previdenziali) non risulta fatto salvo dall'art. 24 del D.L. n. 112/2008 e quindi non impedisce l'abrogazione dell'art. 22.
D.L. n. 98 del 2011, art. 38 comma 5
ha ripristinato la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 con efficacia dal 6 luglio 2011, rendendo nuovamente operativa la previsione normativa a decorrere da tale data.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
norma procedurale che impone l'obbligo, in presenza dei presupposti, di versare un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso; la Corte ha dato atto dell'applicabilità della previsione al caso di specie.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa; la Corte ha disposto la distrazione delle spese in favore dell'avvocato della resistente.
Massime di principio
- Verificare sempre la data del provvedimento impugnato: la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 non era operativa per i provvedimenti adottati nel periodo 21.12.2008 - 5.7.2011 a causa dell'abrogazione operata dal D.L. 112/2008.
- Se il provvedimento è anteriore al 21.12.2008 o successivo al 5.7.2011, valutare l'applicabilità dell'art. 22 tenendo conto del ripristino operato dal D.L. 98/2011 (decorrenza 6.7.2011).
- Il richiamo a norme che tutelano in generale la vigenza delle disposizioni previdenziali (es. L. 246/2005 art. 14, comma 17 lett. e) non è sufficiente a contrastare un'abrogazione espressa operata da altro provvedimento (D.L. 112/2008 art. 24) se quest'ultimo ha fatto salvo solo parti specifiche della norma richiamata.
- Seguire l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione su questioni ricorrenti: i precedenti (es. Cass. n. 26161/16 e successivi conformi) chiariscono l'effetto temporale delle abrogazioni e ripristini normativi.
- In giudizio, le spese seguono la soccombenza: il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese e alla distrazione delle stesse in favore del difensore della controparte; considerare anche obblighi procedurali come il contributo unificato ex D.P.R. 115/2002 quando previsto.
- In casi analoghi, documentare e contestualizzare le date (adozione e notifica del provvedimento) perché sono decisive per stabilire la normativa applicabile e l'eventuale operatività della decadenza.
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