Cassazione Civile, Sentenza n. 34018/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione amministrativa che l'aveva assegnata provvisoriamente all'ambito Lombardia 0022 invece che all'ambito Campania 0014 (posto Lingua Inglese). Sosteneva che la procedura di assegnazione doveva privilegiare il punteggio (merito) formando una sola graduatoria per ciascun ambito territoriale, e non invece dare prevalenza all'ordine di preferenza espresso dai candidati, che secondo la ricorrente aveva determinato la illegittima assegnazione a favore di altra docente con punteggio inferiore.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha condiviso l'interpretazione della Corte d'Appello secondo cui, in base al tenore letterale del CCNI dell'8.4.2016 (art. 6) e del relativo Allegato 1, nella procedura di mobilità per la fascia C la priorità per l'assegnazione delle cattedre è data all'ordine di preferenza espresso dai candidati. Ne consegue che le graduatorie devono essere formate in maniera plurima e distinta per ciascuna preferenza indicata (per ogni ambito territoriale si formano graduatorie riferite all'ordine di preferenza), e solo all'interno di ciascuna graduatoria rileva il punteggio (e, a parità, l'anzianità anagrafica). La Corte ha ritenuto legittimo che la disciplina collettiva, essendo riferita ad assegnazioni provvisorie non attinenti al reclutamento, possa derogare al criterio esclusivo del merito senza violare i principi costituzionali invocati. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese compensate.
Norme richiamate
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 8.4.2016, art. 6
"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"
L'art. 6 è stato interpretato letteralmente come criterio di priorità per l'assegnazione provvisoria: si tiene conto dell'ordine di preferenza espresso dai candidati per formare graduatorie distinte.
Allegato 1 al CCNI 8.4.2016
"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"
Stabilisce che le graduatorie si formano per singola preferenza indicata dal candidato e che, all'interno di quella graduatoria, l'ordine è determinato dal punteggio (e, a parità, dall'anzianità).
Art. 1362 c.c. (regola di ermeneutica contrattuale)
Usato come fondamento per un'interpretazione letterale del contratto collettivo: si è dato prevalente rilievo al senso delle parole usate dalla disciplina collettiva.
Legge n. 107/2015 (piano di assunzioni straordinario)
Contestualizza la procedura come eccezionale e finalizzata ad assegnazioni provvisorie nell'ambito del piano straordinario; ciò giustifica la particolare disciplina della sede provvisoria diversa dalle regole di reclutamento.
Artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza e buon andamento/meritocrazia sono stati esaminati, ma ritenuti non violati dalla disciplina collettiva poiché la procedura riguardava una sede provvisoria non concorsuale e quindi le parti collettive potevano legittimamente prevedere criteri diversi dal solo punteggio.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma tecnica citata in relazione al contributo unificato dovuto dalla ricorrente; la Corte ha disposto l'applicazione di tale disposizione amministrativa per il versamento.
Massime di principio
- Quando un contratto collettivo usa espressioni chiare (interpretazione letterale), la formazione delle graduatorie e i criteri di assegnazione si applicano secondo il testo, anche se differiscono dal criterio del solo merito.
- Le parti collettive possono disciplinare procedure di assegnazione provvisoria diversamente dalle regole di reclutamento concorsuale se la procedura non riguarda l'accesso definitivo al pubblico impiego; ciò può giustificare la prevalenza della preferenza espressa dal candidato sulla graduatoria unitaria basata sul punteggio.
- Se il CCNI prevede graduatorie "per ciascuna preferenza", bisogna considerare plurime graduatorie distinte per ogni ordine di preferenza indicato, e poi ordinare i candidati in ciascuna graduatoria per punteggio (e, a parità, per anzianità).
- La mere infrazioni procedurali o l'assegnazione a favore di candidato con minor punteggio non sono automaticamente illegittime se risultano conformi alla disciplina collettiva applicabile; occorre valutare la legittimità della norma collettiva stessa rispetto a norme imperative o principi costituzionali.
- In contenziosi simili è essenziale verificare il carattere della procedura (reclutamento definitivo vs. assegnazione provvisoria) e il tenore letterale delle clausole del contratto collettivo: entrambe le valutazioni determinano l'ammissibilità delle eccezioni basate sul merito.
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