Cassazione Civile, Sentenza n. 34031/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno derivante dal tardivo investimento in buoni fruttiferi delle quote accantonate a titolo di T.F.R. ai sensi dell'art. 2 DPCM 8.6.1946. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato una somma corrispondente agli interessi maturati sulle somme accantonate in ritardo. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza ritenendo il credito prescritto applicando il termine quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c., sul presupposto che si trattasse di interessi (accessori) e non di un danno autonomo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la natura del credito era di danno (importi dovuti tout court) e non di mere somme accessorie, e che l'eccezione di prescrizione sollevata in appello non poteva precludere il suo diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso ritenendolo fondato: la Corte territoriale ha errato qualificando gli importi come interessi accessori soggetti a prescrizione quinquennale. La Corte ha chiarito che la somma liquidata dal giudice di prime cure era una misura di danno determinata e non interessi accessori di un credito, per cui opera la prescrizione ordinaria decennale con decorrenza dalla cessazione del rapporto. Ne è conseguito che l'eccezione di prescrizione risultava infondata alla luce degli atti interruttivi prodotti (atto interruttivo nel 2010 e giudizio iniziato nel 2014) e la sentenza di appello è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per prosecuzione del giudizio e decisione sulle spese di legittimità. Il primo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
DPCM 8.6.1946, art. 2
Disciplina l'accantonamento delle quote a titolo di T.F.R.; la questione praticaprote il mancato e tardivo investimento di tali quote come causa del danno reclamato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tempestività della costituzione in giudizio del resistente e alla possibile decadenza di eccezioni processuali; tuttavia la Corte ha ritenuto assorbito il relativo motivo.
Motivo di ricorso utilizzato per censurare la errata qualificazione giuridica del credito ai fini della prescrizione (vizi di diritto nella valutazione della Corte d'appello).
Richiamata in tema di prescrizione e decorrenza dei termini di prescrizione (contesto procedurale relativo alle azioni personali).
Prevede il termine quinquennale di prescrizione per interessi; la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile perché le somme liquidate erano risarcimento del danno e non interessi accessori.
Massime di principio
- Bisogna determinare con precisione la natura della somma richiesta: se il giudice liquida una somma 'corrispondente' a interessi per ritardo ma in termini di danno, quella somma può essere qualificata come risarcimento (credito autonomo) e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; se invece sono riconosciuti interessi in qualità di accessori di un credito, può trovare applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n.4 c.c.
- La qualificazione operata dal giudice di merito (es. formula della condanna: 'corrispondente agli interessi') è rilevante ma non esclusiva: occorre valutare la sostanza della pretesa (danno da inadempimento per ritardato investimento) e non solo la terminologia utilizzata.
- Se il giudizio di primo grado si è concluso con una pronuncia favorevole sul merito, si forma un giudicato interno sulla spettanza del diritto e la questione della prescrizione sollevata in appello dovrà essere valutata tenendo conto degli atti interruttivi e della decorrenza del termine prescrizionale.
- L'eccezione di prescrizione può essere sollevata in appello, ma l'ovvia tempestività e fondatezza dell'eccezione vanno valutate alla luce della data di maturazione del credito e di eventuali atti interruttivi intervenuti nella fase processuale o extraprocessuale.
- In casi analoghi è prudente documentare gli atti interruttivi della prescrizione (pagamenti, riconoscimenti, atti giudiziari) e, in sede di domanda, chiarire la natura (risarcitoria o accessororia) delle somme richieste per evitare contestazioni sulla differente prescrizione applicabile.
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