Cassazione Civile, Sentenza n. 34003/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato il provvedimento disciplinare di destituzione irrogatogli a seguito della riapertura del procedimento disciplinare dopo la condanna penale definitiva per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Palermo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 498 lett. a) e 496 del d.lgs. n. 297/1994, censurando l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione disciplinare e il mancato riconoscimento della salvaguardia del posto di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la valutazione sulla perdita del vincolo fiduciario, fondata sulla gravità e reiterazione delle condotte, sull'entità della pena irrogata e sull'applicazione dell'accessoria interdizione dai pubblici uffici (perpetua se la reclusione è di almeno 5 anni). La Corte ha altresì negato il differimento per deposito di documenti non ammessi in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori, e resta impregiudicata l'eventuale somma aggiuntiva per contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
La condanna per associazione mafiosa è idonea a compromettere gravemente il rapporto fiduciario del personale docente con la pubblica amministrazione e la comunità scolastica; costituisce fatto molto grave ai fini disciplinari.
art. 29 co. 1 c.p. (pena accessoria interdizione dai pubblici uffici)
La sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è perpetua se la reclusione è non inferiore a cinque anni; tale effetto aggravante rafforza la giustificazione della destituzione per perdita dell'affidamento.
art. 498 lett. a) e art. 496 d.lgs. n. 297/1994
art. 498 lett. a) e art. 496 d.lgs. n. 297/1994
Norme del regime disciplinare del personale scolastico invoked dal ricorrente: il giudice ha ritenuto che la loro corretta applicazione giustificasse la misura della destituzione alla luce della gravità della condotta e della perdita del vincolo fiduciario.
art. 372 c.p.c.
In Cassazione non è ammesso il deposito di documentazione che non rilevi sulla nullità della sentenza o sull'ammissibilità del ricorso/controricorso; perciò la richiesta di differimento per depositare relazione comportamentale è stata rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Previsione relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'importo aggiuntivo previsto.
Massime di principio
- La condanna penale definitiva per reati particolarmente gravi che incidono sulla fiducia pubblica (es. associazione mafiosa) giustifica, in linea generale, la imposizione di sanzioni disciplinari estreme come la destituzione per venir meno del vincolo fiduciario.
- L'esistenza di una sanzione accessoria che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, specialmente se perpetua per reclusione superiore a cinque anni, costituisce elemento rilevante e aggravante nella valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare.
- La reiterazione di illeciti e la gravità delle condotte sono parametri decisivi per il giudizio di adeguatezza/proporzionalità della sanzione disciplinare nel pubblico impiego.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è possibile introdurre nuova documentazione che non abbia rilevanza sulla nullità della sentenza o sull'ammissibilità del ricorso; le istanze di differimento finalizzate a depositare elementi nuovi sono generalmente inammissibili.
- La perdita del posto per motivi disciplinari comporta anche l'onere delle spese processuali a carico della parte soccombente; le decisioni sul quantum di liquidazione delle spese sono di prassi indicate nel dispositivo.
- La riapertura del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva è procedura legittima e la sua conclusione è valutata complessivamente alla luce della dimensione penale e dell'interesse pubblico alla fiducia nell'amministrazione scolastica.
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