Cassazione Civile, Sentenza n. 33835/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato relativa all'anno 2012 per 102 giornate lavorative, con richiesta di dichiarare illegittima tale cancellazione e impedire che l'INPS ottenga la restituzione dell'indennità di disoccupazione già erogata. In appello la decisione di primo grado favorevole al ricorrente era stata riformata perché la Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorrente fosse decaduto dall'azione per non avere impugnato nei termini l'elenco di variazione pubblicato dall'INPS, ritenuto notificato per effetto della sola pubblicazione ai sensi del D.L. n.98/2011, art.38, comma 7. In Cassazione il ricorrente ha dedotto (i) violazione e falsa applicazione di L. n.111/2011, art.38 commi 6 e 7 (sostenendo che la pubblicazione dovrebbe operare solo per giornate successive al 31/12/2010 e che, quindi, l'applicazione retroattiva è illegittima) e (ii) violazione di diritti costituzionali (artt.3 e 24 Cost., art.11 disp. gen.) e omessa ammissione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 38, comma 7, del D.L. n.98/2011 stabilisca che, in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, la notifica ai lavoratori avvenga mediante pubblicazione telematica degli appositi elenchi trimestrali di variazione; tale disposizione non contiene limitazioni al suo ambito applicativo rispetto agli elenchi annuali anteriori al 2011 e, in assenza di una disposizione transitoria, la novità circa la forma di notificazione si applica ai disconoscimenti comunicati dopo l'entrata in vigore del decreto, anche se riferiti a periodi anteriori. La Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattività in quanto la norma riguarda la forma della notificazione e non il potere sostanziale di disconoscimento. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.45/2021 che ha ritenuto la notifica mediante pubblicazione sul sito INPS idonea a far decorrere il termine decadenziale e ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese di giudizio sono state compensate (considerata la novità giurisprudenziale sopravvenuta).
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 38, commi 6 e 7 (conv. L. n. 111/2011)
"con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, ... gli elenchi nominativi annuali ... sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS ..."; "In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ... mediante la pubblicazione ... di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la notificazione mediante pubblicazione telematica vale per i disconoscimenti comunicati dopo l'entrata in vigore del decreto, anche se riferiti a iscrizioni annuali antecedenti il 2011; la disposizione disciplina la forma della notificazione e fa decorrere il termine decadenziale dalla pubblicazione.
Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12
Norma originaria che disciplina gli elenchi nominativi e la pubblicazione all'albo; richiamata come riferimento formale per la pubblicazione telematica introdotta successivamente.
D.L. n. 7 del 1970, artt. 7 e 15
Attribuisce funzioni di compilazione e controllo sugli elenchi alle commissioni locali e riconosce poteri di verifica dell'ente pubblico sull'esistenza delle giornate lavorative.
D.Lgs. n. 375 del 1993, artt. 8 e 11
Disciplinavano la notifica individuale dei provvedimenti di cancellazione e i termini di impugnazione prima delle modifiche successive; utilizzate nella ricostruzione storica del regime previgente.
D.L. n. 510 del 1996, art. 9-quinquies
Prevedeva gli elenchi integrativi trimestrali e distingueva tra elenchi nominativi e provvedimenti individuali di disconoscimento, in precedenza notificati individualmente.
D.L. n. 76 del 2020, art. 43
Successiva modifica che ha in parte ripristinato la notifica individuale del provvedimento di disconoscimento; non rilevante ratione temporis per i fatti del caso, che riguardano il regime previgente.
L. n. 111 del 2011 (conversione D.L. n.98/2011)
Conversione normativa che ha reso stabile il regime di pubblicazione telematica introdotto dal D.L. n.98/2011.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 24 (richiamati dal ricorrente)
Il ricorrente invocava violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto tali censure infondate alla luce della valutazione di adeguata conoscibilità della pubblicazione telematica.
Corte Costituzionale, sentenza n. 45 del 2021
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile e non fondate le questioni sollevate in ordine alla compatibilità costituzionale dell'art. 38, comma 7, ritenendo la pubblicazione sul sito INPS forma idonea a integrare la conoscibilità dell'atto e a far decorrere i termini decadenziali.
Massime di principio
- La pubblicazione telematica sul sito INPS degli elenchi annuali o trimestrali costituisce, fino alle modifiche successive, forma di notificazione idonea a far decorrere i termini decadenziali per l'impugnazione: il termine decorre dalla pubblicazione.
- L'art. 38, comma 7, D.L. n.98/2011 si riferisce ai disconoscimenti intervenuti dopo "la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale" senza limitazione temporale ai soli elenchi prodotti dopo il 2011; dunque la forma di notificazione per pubblicazione può riguardare anche disconoscimenti relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore della norma, se la comunicazione è stata resa dopo tale entrata in vigore.
- La modifica della forma della notificazione non costituisce in sé applicazione retroattiva illegittima perché regola la modalità di comunicazione dell'atto, non il contenuto sostanziale del potere di disconoscimento; le censure di irretroattività devono distinguere tra profili sostanziali e formali.
- In caso di disconoscimento da parte dell'INPS, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura retribuita del rapporto di lavoro, salvo che la normativa o la prassi prevedano efficaci misure alternative di conoscibilità della pubblicazione.
- Se la notificazione avviene per pubblicazione telematica, è opportuno che il lavoratore (o il suo difensore) vigili sui canali ufficiali (sito INPS) o si doti di domicilio digitale/elettivo per ricevere comunicazioni; contestazioni sulla reale accessibilità o sulla ragionevolezza del periodo di pubblicazione possono essere esperite ma sono questioni di merito devolute al giudice ordinario.
- Le modifiche normative successive (es. D.L. n.76/2020 che ha in parte reintrodotto la notifica individuale) operano solo per il futuro rispetto alla loro entrata in vigore; per controversie sorte anteriormente prevalgono le regole vigenti al momento della pubblicazione del disconoscimento.
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