Cassazione Civile, Sentenza n. 33991/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava l'assegnazione di posti nella mobilita' straordinaria per l'a.s. 2016/2017, sostenendo che docenti ammessi alla fase B (sottofase B3) con punteggi inferiori avevano ottenuto trasferimento su ambiti da lei richiesti. Denunciava che il CCNI avesse introdotto una riserva/accantonamento a favore del personale idoneo del concorso 2012 (co.96 lett. a) non previsto dalla legge (art.1 co.108 L.107/2015) e che i criteri di preferenza adottati per le assunzioni 2015/2016 non potessero essere applicati alla mobilita' straordinaria 2016/2017; ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art.1 co.108 L.107/2015 (motivo ex art.360 n.3 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando un vizio procedurale: il difetto di contraddittorio nei confronti dei docenti concorrenti ha reso necessario il litisconsorzio. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, affinché il processo sia impostato correttamente con integrazione del contraddittorio; la Corte non ha deciso nel merito sulle questioni sostanziali relative all'applicazione della L.107/2015. Ha inoltre posto a carico della parte rinvio le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola)
art. 1, co. 108; art. 1, co. 100; co. 96 lett. a) e b)
La questione centrale riguarda l'interpretazione delle disposizioni che disciplinano preferenze/riserve per il personale idoneo del concorso 2012 e la loro possibile applicazione alle operazioni di mobilita'. La Corte ha richiamato la norma come oggetto della controversia ma non l'ha risolta nel merito, limitandosi a rinviare per difetto di contraddittorio.
Codice di procedura civile
art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 360 n.3 indicato come base del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme; l'art. 118 disp. att. e' richiamato a sostegno del principio che il giudizio su medesimi posti richiede l'integrazione del contraddittorio per evitare decisioni incompatibili.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 1850 del 2023; Cass. n. 36356 del 2021
Si e' richiamata la giurisprudenza per affermare che l'azione del docente ha natura di adempimento e per sottolineare la necessita' di integrare il contraddittorio con tutti i concorrenti al medesimo posto, pena il vizio del processo.
Massime di principio
- Quando si impugna l'assegnazione di uno specifico posto in procedure di mobilita', e' necessario chiamare in giudizio tutti i concorrenti interessati: il loro mancato coinvolgimento determina un vizio di contraddittorio che puo' portare alla cassazione e al rinvio.
- La Corte di Cassazione puo' limitarsi a censurare vizi processuali (ad es. difetto di litisconsorzio) senza entrare nel merito delle questioni di diritto sostanziale; per ottenere una pronuncia sul merito e' quindi essenziale instaurare il contraddittorio completo fin dal primo grado.
- La deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli al docente e' sufficiente a configurare un'azione di adempimento, ma l'effettiva spettanza del singolo posto rispetto ad altri concorrenti e' questione di merito che richiede il confronto probatorio con tutti i contendenti.
- Contestate clausole della contrattazione collettiva che sembrino introdurre preferenze o riserve non previste dalla legge solo dopo aver assicurato la completa integrazione del contraddittorio; diversamente il giudizio potra' essere annullato per ragioni procedurali senza esito sostanziale.
- Prima di proporre ricorso, valutare e indicare esplicitamente tutti i soggetti controinteressati o richiedere l'integrazione del contraddittorio in sede processuale per evitare inefficacia della pronuncia per vizi formali.
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