Cassazione Civile, Sentenza n. 33839/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato le opposizioni avverso gli avvisi di addebito INPS per differenze contributive e sanzioni relative ad operai agricoli a tempo determinato negli anni 2006-2007. L'oggetto della controversia è se la base imponibile contributiva debba essere calcolata sulle ore 'ordinariamente' previste dal CCNL (orario full-time di 39 ore settimanali/6,30 giornaliere) oppure sulle ore effettivamente prestate dagli operai a tempo determinato. Le ricorrenti deducono violazioni di norme nazionali e comunitarie e di principi ermeneutici, richiamando in particolare il D.L. 338/1989 (art. 1, comma 1), il CCNL 6 luglio 2006 (art. 30 e art. 40), il D.Lgs. 66/2003 (art. 3 e art. 16 lett. g), le direttive comunitarie 93/104, 2000/34 e 99/70/CE (clausola 4), nonché norme sull'interpretazione dei contratti collettivi e agevolazioni contributive per aree svantaggiate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di tre ricorrenti che avevano rinunciato (Acquabona s.a.s., Germinale s.r.l. e Le Torri s.r.l.) e, quanto alle restanti parti, ha accolto i primi, terzo e quarto motivi di ricorso (assorbendo gli altri). La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per il prosieguo, regolando anche le spese del giudizio di cassazione. Sul punto centrale, la Corte di legittimità ha stabilito che, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo per operai agricoli a tempo determinato, la base imponibile va determinata esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga a disposizione in azienda (e quindi tali ore vadano retribuite e considerate ai fini contributivi). La Corte ha inoltre precisato che il D.L. 338/1989 incide sul rapporto contributivo ma non può trasformare il rapporto di lavoro inter partes; le direttive UE citate e il divieto di discriminazione dei lavoratori a termine attengono al rapporto di lavoro e non possono legittimare pretese contributive diverse a carico dell'INPS.
Norme richiamate
D.L. n. 338 del 1989 (conv. con L. n. 389 del 1989), art. 1, comma 1
La norma stabilisce il criterio del 'minimale contributivo' per la determinazione della retribuzione base ai fini contributivi; la Corte interpreta che operi nel rapporto contributivo in modo autonomo rispetto al rapporto di lavoro e non può imporre al datore di lavoro una diversa obbligazione retributiva in sede di lavoro inter partes
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, art. 30
Indica l'orario massimo/normale (39 ore settimanali, 6,30 giornaliere) ma va interpretato insieme alle norme specifiche del CCNL; non configura di per sé un orario minimo esigibile per gli operai a tempo determinato
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, art. 40
art. 40, comma 1 e comma 2
Art. 40, comma 1 stabilisce che l'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate, derogando logicamente all'idea di orario normale; comma 2 precisa la retribuzione delle ore non prestate per causa di forza maggiore solo se il datore dispone che l'operaio resti a disposizione
art. 3; art. 16, comma 1, lett. g)
Le disposizioni attuano direttive UE sull'orario di lavoro; il legislatore esclude gli operai agricoli a tempo determinato dall'ambito della disciplina della durata settimanale dell'orario normale (art. 16 lett. g), per cui le direttive che fissano limiti massimi non impongono un orario normale o minimo
Direttiva 99/70/CE (clausola 4)
Il divieto di discriminazione fra lavoratori a termine attiene al rapporto di lavoro e può legittimare pretese del lavoratore nei confronti del datore, ma non giustifica pretese contributive dell'ente previdenziale oltre quanto previsto nel rapporto contributivo
Direttive UE 93/104/CE e 2000/34/CE
direttive in tema di orario di lavoro
Disciplina i limiti massimi dell'orario di lavoro; non stabilisce un orario normale o un orario minimo garantito che possa essere applicato di per sé al calcolo della base contributiva per operai agricoli a tempo determinato
Articoli del Codice Civile relativi all'interpretazione e obbligazioni
art. 1362 c.c.; art. 1363 c.c.; art. 1367 c.c.; art. 1218 c.c.
Richiamati come canoni ermeneutici per interpretare le clausole collettive e per stabilire i casi di inadempimento o impossibilità non imputabile
atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio tra le parti che hanno rinunciato
Richiamata dalle parti per chiedere la riduzione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo
Delibere C.I.P.E. n. 13/2001 e n. 42/200?
Delibere C.I.P.E. n. 13/2001 e n. 42/200?
Richiamate in relazione a sgravi contributivi per zone agricole svantaggiate; la Corte ha assorbito il relativo motivo senza pronunciarsi nel merito
Massime di principio
- Per gli operai agricoli a tempo determinato la base imponibile contributiva si determina sulle ore effettivamente prestate e non automaticamente su un orario full-time previsto dal CCNL, salvo che il datore abbia disposto che il lavoratore resti a disposizione in caso di interruzione per forza maggiore
- Il D.L. 338/1989 introduce il criterio del 'minimale contributivo' nel rapporto contributivo ma non trasforma o sostituisce le obbligazioni retributive inter partes; pertanto l'ente previdenziale non può pretendere contributi diversi da quelli derivanti dall'autonoma determinazione del rapporto contributivo nel settore agricolo
- Le clausole e direttive UE (es. divieto di discriminazione dei lavoratori a termine) incidono sul rapporto di lavoro tra datore e lavoratore e possono dare luogo a pretese retributive del lavoratore, ma non estendono automaticamente pretese contributive dell'INPS oltre quanto previsto dalla normativa contributiva nazionale e dai contratti collettivi specifici
- Nell'interpretazione delle norme collettive occorre applicare i canoni ermeneutici del codice civile (art. 1362, 1363, 1367 c.c.), valutando la coerenza sistematica delle clausole; una previsione generale di orario non può prevalere su una norma speciale che regoli i lavoratori a tempo determinato
- La rinuncia al ricorso da parte di alcuni contendenti estingue il giudizio nei loro confronti con compensazione delle spese; le posizioni rimaste sono decise dalla Corte che può cassare e rinviare la causa se del caso
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