Cassazione Civile, Ordinanza n. 15781/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società, notificato al soggetto che aveva rivestito la qualità di rappresentante della società e che veniva ritenuto autore delle violazioni fiscali in ragione della partecipazione dell’ente a una frode carosello. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo che, prima dell’emersione della frode, aveva ceduto le quote sociali e fatto cessare la propria carica; la CTR aveva accolto l’appello ritenendo non provato che egli fosse rimasto amministratore di fatto o dominus occulto, valorizzando l’inattività della società prima della cessione, l’assenza di un suo obbligo di comunicazione all’Agenzia della cessione quote e gli elementi emersi in sede penale, dai quali risultavano altri soggetti come effettivi organizzatori del sistema fraudolento. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse valutato complessivamente gli indizi offerti dall’ufficio: il cessionario delle quote sarebbe stato un mero prestanome, la cessione sarebbe stata inopponibile al Fisco e il contribuente sarebbe rimasto, di fatto, il vero rappresentante della società anche dopo l’atto formale di trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato l’impugnazione. Ha affermato che la CTR aveva correttamente apprezzato le circostanze di fatto e le prove, incluse quelle provenienti dal procedimento penale, e che le doglianze dell’Agenzia tendevano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha escluso la violazione delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, rilevando che i giudici di merito avevano motivato la conclusione secondo cui non era provato l’intento elusivo né la permanenza del contribuente quale amministratore di fatto. Conseguentemente l’Agenzia è stata condannata anche alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall'Agenzia come base per sostenere l'inopponibilità all'erario dell'operazione e il potere di riqualificazione dell'atto, ma la Corte non ravvisa nella decisione di merito una sua falsa applicazione
art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972
menzionato dalla CTR in relazione all'obbligo di comunicazione della cessione dell'impresa, ritenuto non gravare sul cedente
richiamato dalla CTR per affermare che la comunicazione alla Camera di commercio era idonea a riverberare effetti verso l'Agenzia delle entrate
le presunzioni semplici devono fondarsi su un ragionamento inferenziale logicamente plausibile
la Corte ribadisce che la censura per falsa applicazione è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo del giudice di merito è specificamente mostrato come carente di gravità, precisione o concordanza
la violazione si ha solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta il diverso apprezzamento delle prove
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione di legge, ma non per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
ricordato per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per chiarire che il sindacato è possibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
la violazione dell'onere della prova non coincide con il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove non legali
le risultanze istruttorie possono fondare presunzioni solo se sorrette da gravità, precisione e concordanza
Massime di principio
- In materia tributaria, l'operazione economica è abusiva solo quando il suo elemento predominante e assorbente sia l'elusione fiscale; se l'operazione è giustificabile anche da ragioni economiche alternative o concorrenti, il divieto di abuso non opera.
- L'Amministrazione finanziaria che contesti un'operazione come elusiva deve provare sia il disegno elusivo sia le concrete modalità di manipolazione o alterazione degli schemi negoziali; il contribuente, per contro, deve allegare e dimostrare ragioni economiche diverse o concorrenti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non è denunciabile come violazione di legge la mera contestazione del modo in cui il giudice ha valutato le prove.
- La censura sulla falsa applicazione delle norme in tema di presunzioni richiede di individuare specificamente il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito e di spiegare in che modo esso sia privo di gravità, precisione o concordanza; non basta prospettare una ricostruzione dei fatti diversa o una diversa inferenza probabilistica.
- Gli elementi e gli accertamenti provenienti dal procedimento penale sono utilizzabili nel processo tributario come indizi, purché siano sottoposti a vaglio critico e non assunti automaticamente come prova piena.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla valutazione di merito del giudice una diversa lettura delle emergenze istruttorie, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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