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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34639/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due coniugi avevano convenuto in giudizio l'istituto di credito e un promotore finanziario, chiedendo la restituzione delle somme versate per investimenti asseritamente gestiti dal promotore e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'affidamento riposto nella corretta esecuzione delle operazioni. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando in solido banca e promotore al pagamento di importi inferiori rispetto a quelli domandati. In appello, l'investitore aveva censurato la motivazione sulla prova dell'investimento, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto la prova solo per alcune polizze e non anche per gli assegni bancari prodotti, e aveva inoltre contestato il rigetto delle istanze istruttorie. La banca aveva resistito, insistendo sull'inapplicabilità della responsabilità solidale ex art. 31 TUF e sull'eventuale concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. In cassazione il ricorrente ha riproposto due motivi: 1) vizio motivazionale e logico-giuridico per non avere la corte d'appello riconosciuto l'intera somma indebitamente sottratta dal promotore e per non aver correttamente applicato la responsabilità dell'intermediario; 2) erronea conferma del rigetto delle istanze istruttorie, che il ricorrente riteneva decisive per dimostrare i versamenti effettuati e per quantificare il danno, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste di vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, che nel caso non era stato specificamente individuato né indicato con precisione l'atto in cui era stato dedotto. Ha inoltre osservato che la corte d'appello aveva comunque escluso la prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria per le ulteriori somme rivendicate. È stato ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché le istanze istruttorie non accolte, se non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono intendersi rinunciate; il ricorrente non si era confrontato con tale ratio decidendi. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della motivazione, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà e la motivazione perplessa o incomprensibile integrano nullità della sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che il fatto storico omesso sia precisato, sia indicata la sua decisività e sia individuato l'atto in cui è stato dedotto.

  • art. 31 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato dal ricorrente quale base della responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore finanziario.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della responsabilità della banca per fatto del promotore finanziario.

  • art. 35 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato nel testo in relazione alla domanda risarcitoria, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere l'applicabilità del concorso colposo del danneggiato.

  • artt. 189, 345 e 346 c.p.c.

    Le istanze istruttorie non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni devono considerarsi tacitamente rinunciate.

  • art. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    L'interpretazione processuale che considera rinunciate le istanze istruttorie non riproposte non contrasta con tali disposizioni.

  • artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona

    La regola processuale sulla tacita rinuncia alle istanze istruttorie non viola i principi richiamati.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina processuale della riproposizione delle istanze istruttorie non compromette il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina processuale della riproposizione delle istanze istruttorie non compromette il giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e specificamente indicato; non sono più ammissibili censure di mera contraddittorietà o insufficienza argomentativa.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicarlo puntualmente, specificare dove sia stato introdotto nel giudizio di merito e spiegare in modo non apodittico la sua decisività.
  • Le istanze istruttorie non accolte devono essere riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, altrimenti si intendono rinunciate e il giudice del gravame non è tenuto a pronunciarsi sulla loro ammissione.
  • La mancata riproposizione delle istanze istruttorie in appello preclude in cassazione la censura contro il loro mancato esame, se la sentenza d'appello ha dato conto della rinuncia tacita.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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