Cassazione Civile, Ordinanza n. 24655/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA per l'anno 2008 chiesto da una società agricola. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo che l'istanza fosse stata proposta oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. La CTR ha dato ragione all'Amministrazione osservando che nella dichiarazione annuale la società non aveva compilato il campo relativo alla richiesta di rimborso del credito IVA, ma quello riferito alla detrazione/compensazione, sicché la vera domanda di rimborso era solo quella presentata nel 2015 ed era tardiva. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che, essendo il credito IVA stato regolarmente indicato nella dichiarazione dell'anno di maturazione, doveva applicarsi la prescrizione decennale e non la decadenza biennale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., contestando la condanna alle spese senza compensazione. Ha inoltre chiesto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la domanda di rimborso del credito IVA va distinta dalla domanda di compensazione o detrazione: se nella dichiarazione annuale il contribuente manifesta solo l'intenzione di portare il credito in detrazione e non esprime in modo inequivoco la volontà di ottenerne il rimborso mediante la compilazione del quadro previsto per tale richiesta, non opera la prescrizione decennale ma il termine di decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non sia più possibile (come cessazione dell'attività o morte del contribuente). Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza sulle spese, osservando che la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto; la questione sulla responsabilità aggravata è rimasta assorbita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale di decadenza si applica alla domanda di rimborso IVA quando il contribuente non abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di ottenere il rimborso, ma abbia invece formulato l'istanza in termini di compensazione o detrazione.
La prescrizione ordinaria decennale non opera in assenza di un'inequivoca domanda di rimborso del credito IVA nella dichiarazione annuale, salvo ipotesi eccezionali che rendano impossibile la compensazione.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; la scelta del giudice di merito sulla compensazione delle spese è discrezionale e non è censurabile in cassazione nei termini dedotti.
La domanda di responsabilità aggravata è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La domanda di rimborso del credito IVA è distinta dalla domanda di compensazione o detrazione: ai fini del regime decadenziale rileva la volontà inequivoca di chiedere il rimborso, da manifestarsi nel modo previsto dalla dichiarazione annuale.
- Se il contribuente indica il credito IVA come importo da portare in detrazione o compensazione e non come rimborso, il diritto non è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, ma al termine di decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, salvo eventi eccezionali che rendano impossibile la compensazione.
- La cessazione dell'attività o la morte del contribuente possono costituire ipotesi eccezionali idonee a giustificare il ricorso alla prescrizione ordinaria, perché rendono non più praticabile la compensazione del credito.
- In tema di spese nel processo tributario, la soccombenza legittima la condanna della parte perdente; la mancata compensazione delle spese, se rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
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