Sentenza n. 576/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa, Sez. lavoro n. 296/2025 del 4.03.2025, relativa al giudizio iscritto al n. 1883/2024R.G.L., notificata in forma esecutiva nelle modalità del novellato art.475 c.p.c. al Ministero dell’Istruzione e del merito in data in data 03.04.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per € 500,00 oltre rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino al saldo. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché riferito a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, tra i titoli eseguibili ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di notificazione del titolo all'Amministrazione previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto provato il perdurante inadempimento ministeriale: il Ministero non ha contestato l'idoneità del titolo all'esecuzione né ha provato il pagamento, gravando su chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi l'onere della relativa prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Ammette il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
Chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato deve provarli; pertanto, l'Amministrazione che deduca l'avvenuto adempimento deve dimostrare il pagamento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione debitrice è ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Rileva quale disposizione richiamata in relazione all'applicazione analogica della disciplina sul compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo contiene un obbligo eseguibile a carico di una pubblica amministrazione.
- In presenza di un titolo giudiziale notificato all'amministrazione e di un perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'amministrazione debitrice che intenda opporre l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo risultante dal giudicato deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio o un atto difensivo generico non è sufficiente.
- Il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, una volta decorso unitamente agli altri presupposti, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l'applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →