Cassazione Civile, Ordinanza n. 05305/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente agiva per ottenere l'accertamento della propria piena ed esclusiva proprietà su alcuni immobili oggetto di confisca disposta in ambito penale, sostenendo che i beni e le partecipazioni sociali da cui derivava il suo assetto proprietario erano stati acquistati prima dei provvedimenti di sequestro/confisca e che, per mancanza di trascrizione dei provvedimenti penali pregiudizievoli, essi non le erano opponibili. In appello erano stati però ritenuti decisivi, da un lato, il difetto di legittimazione/prova sul titolo di proprietà e, dall'altro, la mancata dimostrazione della preesistenza dell'acquisto rispetto al sequestro e della buona fede del terzo, anche perché la società appariva riconducibile al soggetto condannato e gli immobili risultavano acquistati con proventi illeciti. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione degli artt. 832 e 948 c.c. in relazione agli artt. 2643, 2644 e 2659 c.c., oltre che degli artt. 8 c.p.c. e 665 c.p.p., sostenendo la competenza del giudice civile a conoscere della rivendicazione del terzo in buona fede; 2) violazione degli artt. 832 e 948 c.c. in relazione agli artt. 2643 e 2644 c.c. e all'art. 100 c.p.c., lamentando l'inidoneità del titolo e la non opponibilità della trascrizione; 3) violazione dell'art. 2659 c.c., deducendo nullità/irregolarità della nota di trascrizione per incongruenze nella descrizione del titolo e nell'indicazione dell'ufficio giudiziario; 4) violazione dell'art. 2043 c.c. per il danno conseguente all'illegittima trascrizione, motivo che presupponeva l'accoglimento dei primi tre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto, ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'appello della società. La Corte ha ribadito che, in materia di sequestro e confisca ex l. n. 575/1965, il terzo che assuma di avere acquistato il bene anteriormente al sequestro/confisca o per usucapione deve prima rivolgersi al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione per far valere la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento; solo dopo può eventualmente agire in sede civile per l'accertamento del diritto. Nel caso concreto risultava che la società aveva già promosso incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale e che tale procedimento era ancora pendente. Inoltre, i motivi non si confrontavano con un'ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancanza di prova dell'acquisto dei beni in data anteriore al sequestro e, soprattutto, la mancanza di prova della buona fede, poiché la società appariva riferibile al soggetto condannato e gli immobili erano stati acquistati con proventi dei reati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché logicamente subordinato all'eventuale accoglimento dei primi tre. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base del diritto di proprietà fatto valere in rivendicazione
richiamato quale azione di rivendica proposta dalla società per l'accertamento della proprietà
invocato in tema di trascrizione del titolo e opponibilità ai terzi
invocato per sostenere la non opponibilità della trascrizione illegittima
richiamato sia per i requisiti della nota di trascrizione sia per dedurre la nullità/irregolarità della nota
richiamato dalla ricorrente in relazione alla competenza
richiamato dalla ricorrente in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione penale
richiamato per sostenere interesse ad agire e idoneità del titolo
invocato per il preteso danno da illegittima trascrizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in combinato con il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
l. n. 575 del 1965
richiamata come disciplina ratione temporis del sequestro e della confisca antimafia
Massime di principio
- Nel regime del sequestro e della confisca previsto dalla disciplina antimafia applicabile ratione temporis, il terzo che rivendichi la proprietà del bene deve prima attivare gli strumenti di tutela dinanzi al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione, per dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento, e solo dopo può introdurre l'azione civile di accertamento.
- La tutela civile del terzo non può prescindere dalla prova rigorosa della preesistenza dell'acquisto rispetto al sequestro e della mancata disponibilità del bene in capo all'imputato; in difetto di tale prova la domanda è inidonea a superare la confisca.
- Chi agisce in rivendicazione contro la confisca deve anche allegare e provare la propria qualità di terzo in buona fede; se dagli atti emerge la riferibilità della società all'imputato o l'acquisto dei beni con proventi illeciti, viene meno uno dei presupposti essenziali della pretesa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio sufficiente da sola a sorreggere il decisum rende inutile l'esame delle ulteriori doglianze.
- Le censure subordinate o consequenziali sul risarcimento del danno restano inammissibili se dipendono logicamente dall'accoglimento dei motivi principali e questi ultimi sono respinti o dichiarati inammissibili.
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