Cassazione Civile, Ordinanza n. 22546/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi in capo a due società del gruppo. L'Amministrazione ha contestato la deducibilità, ai fini fiscali, di costi per servizi infragruppo resi dalla capogruppo alle controllate: il corrispettivo complessivo era stato ripartito tra le società in modo forfettario e non in base ai servizi effettivamente prestati a ciascuna. La CTP aveva accolto il ricorso delle società, ritenendo corretta la ripartizione proporzionale dei costi e ritenendo non provato dall'Ufficio alcun indebito vantaggio fiscale. La CTR, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che spettava al contribuente dimostrare congruità e inerenza dei costi e che il criterio di riparto adottato era scollegato dalla quantità e qualità dei servizi. In Cassazione le società hanno proposto nove motivi: nullità della sentenza per pretesa violazione del dispositivo; omessa pronuncia su un motivo di appello dell'Ufficio; decisione su un fatto nuovo introdotto in appello; omesso esame di fatti decisivi (criterio di rideterminazione dei costi, adesione al consolidato, duplicazione IRES, documentazione a supporto); violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 sull'inerenza e sulla qualificazione del criterio di riparto come forfettario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzi, ottavi e noni motivi, osservando che il giudice di appello, per effetto devolutivo, poteva pronunciarsi sull'impugnazione dell'avviso e che non vi era stata pronuncia su un fatto nuovo, bensì sull'oggetto stesso dell'accertamento. Ha inoltre ribadito il principio per cui, nei costi infragruppo, la società che li deduce deve provare effettività, inerenza, congruità e obiettiva determinabilità del costo e l'effettiva utilità ricevuta, non essendo sufficiente la mera esistenza del contratto o della fatturazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto di interesse, il quarto, quinto e sesto perché diretti a sollecitare una diversa valutazione di merito sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, e il settimo per difetto di specificità e perché l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento, ma la Corte esclude che ricorrano i vizi denunciati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo; non sono ammissibili censure che mirino solo a rivalutare il merito o a contestare la complessiva valutazione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la base delle censure per violazione di legge, ma la Corte ritiene infondate le doglianze sull'onere della prova e sull'inerenza.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La censura che deduce l'omesso esame di documentazione deve essere specifica e autosufficiente; il motivo settimo è ritenuto inammissibile anche per difetto di tale requisito.
Nei costi infragruppo l'onere di provare esistenza, inerenza, congruità ed effettiva utilità del costo grava sul contribuente che intende dedurlo.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità del costo è subordinata al requisito dell'inerenza e alla effettività/obiettiva determinabilità del costo stesso; un riparto forfettario e scollegato dai servizi concretamente resi non è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di costi infragruppo, il contribuente che ne chiede la deduzione deve provare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche l'effettività del servizio, la sua concreta utilità per la società beneficiaria, la congruità del costo e la sua obiettiva determinabilità.
- La mera fatturazione o la stipulazione di un accordo di cost sharing non bastano a rendere deducibile il costo: occorre una specifica allegazione e documentazione idonea a dimostrare il vantaggio effettivo o potenziale ricevuto dalla controllata.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., non è censurabile in cassazione la richiesta di una nuova valutazione del merito: il fatto omesso deve essere un preciso accadimento storico, decisivo e non una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- L'eccezione di omessa pronuncia è inammissibile quando la parte non dimostri un concreto pregiudizio processuale o l'utilità di una diversa decisione nel successivo giudizio.
- Nel giudizio d'appello tributario opera il normale effetto devolutivo: il giudice di secondo grado riesamina l'atto impugnato nei limiti delle censure, e può decidere nel merito riformando la pronuncia di primo grado.
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