Cassazione Civile, Ordinanza n. 24338/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trattenuto)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga, disposta dal Giudice di Pace, del trattenimento di un cittadino straniero presso il CPR di Macomer per ulteriori tre mesi, dopo una precedente convalida del trattenimento eseguito in vista del respingimento in frontiera. Prima dell’udienza di proroga, la difesa aveva depositato documentazione attestante reiterate richieste di trasferimento ad altro CPR, motivate dalle precarie condizioni di salute e di vivibilità del trattenuto, che lamentava anche carenze nell’assistenza, nel vitto e nelle condizioni materiali del centro. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 13 Cost. e 3 CEDU, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. In sintesi, ha sostenuto che il giudice di merito aveva respinto in modo apodittico la questione del trasferimento, affermando che esso non dipendeva dall’Ufficio Immigrazione e che nulla poteva disporre al riguardo, senza però confrontarsi con le deduzioni difensive sulla incompatibilità del trattenimento con le condizioni concrete della detenzione amministrativa e con la giurisprudenza europea; inoltre ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025 sulla disciplina dei "modi" del trattenimento. Il Ministero ha resistito con memoria e il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti in cui denunciava una motivazione solo apparente/incompleta rispetto a un fatto decisivo oggetto di discussione: il Giudice di Pace non aveva valutato le allegazioni difensive sulle condizioni di salute e di disagio del trattenuto, benché decisive ai fini della proroga, limitandosi a una motivazione incomprensibile e a un rilievo sul trasferimento ad altro CPR. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha negato l’autorizzazione alla proroga del trattenimento, senza statuire sulle spese per la posizione del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e per la soccombenza di un’Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il provvedimento di proroga del trattenimento deve essere sorretto da motivazione puntuale e deve dare conto, in concreto, dei presupposti della richiesta amministrativa e dell’eseguibilità dell’espulsione.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal giudice di merito come base dei presupposti del trattenimento.
art. 10, comma 2, T.U. immigrazione
Riferito al provvedimento di respingimento in frontiera eseguito dalla competente autorità.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina costituzionale della libertà personale e alla necessità di una disciplina adeguata dei modi del trattenimento.
art. 3 CEDU
Invocato dal ricorrente per sostenere l’incompatibilità delle concrete condizioni di trattenimento con il divieto di trattamenti inumani o degradanti.
Usato per denunciare la violazione di legge.
La nuova formulazione consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato per interpretare la riforma del 2012 come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con istanza al giudice competente.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione la liquidazione spetta al giudice indicato dalla norma, secondo l’assetto processuale applicabile.
Non si applica, secondo la Corte, all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale.
art. 5 CEDU
Richiamato in relazione alle questioni di costituzionalità menzionate dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione della causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, oppure quando la motivazione sia solo apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contraddizioni irriducibili che impediscano di percepire l’iter logico della decisione.
- Il provvedimento di proroga del trattenimento amministrativo dello straniero richiede una motivazione concreta e puntuale, che dia conto non solo della sussistenza formale dei presupposti, ma anche della effettiva verificazione in concreto delle condizioni che giustificano il mantenimento della misura.
- Se la difesa allega e documenta circostanze potenzialmente decisive sulla compatibilità del trattenimento con la situazione personale del trattenuto, il giudice deve confrontarsi espressamente con tali deduzioni; il loro mancato esame rende la decisione censurabile in cassazione.
- Quando il giudice decide sulla proroga del trattenimento, non può limitarsi a richiami generici o a formule assertive, ma deve esplicitare il percorso logico e fattuale seguito nella valutazione della richiesta amministrativa.
- In caso di cassazione senza rinvio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese e il compenso del difensore seguono le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non si applica la disciplina della condanna alle spese in favore dello Stato prevista per la soccombenza della parte non ammessa.
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