Cassazione Civile, Ordinanza n. 28403/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 34207/2022, sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto nel ritenere tardivo e quindi improcedibile il ricorso originario. In particolare, ha affermato che la sentenza impugnata del Consiglio Nazionale Forense era stata in realtà depositata telematicamente il 21.7.2022 insieme al ricorso, e che il successivo deposito del 5.9.2022 era stato solo un deposito resosi necessario perché alcuni allegati non risultavano più visibili sul portale. A sostegno, ha richiamato schermate del sistema, l'indice del ricorso e la ricezione di comunicazioni di cancelleria, deducendo che la precedente ordinanza avesse erroneamente percepito i fatti processuali e che il ricorso revocatorio dovesse essere accolto anche alla luce delle precedenti conclusioni del P.G. nel giudizio originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione infondato. Ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio, osservando che nel fascicolo informatico non risultava depositata, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., copia autentica della decisione impugnata, mentre il deposito utile era avvenuto solo il 5.9.2022. Ha precisato che dagli elementi prodotti non emergeva alcun disguido di cancelleria, errore del sistema informatico o anomalia di archiviazione/accettazione, e che il mero riferimento nell'indice o nella nota di iscrizione a ruolo non prova l'effettivo deposito dell'allegato. Ha inoltre escluso la rilevanza del principio del raggiungimento dello scopo, richiamato per altre fattispecie, perché qui mancava il presupposto del previo, effettivo deposito tempestivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
L'errore revocatorio è configurabile solo se la decisione è fondata su un fatto la cui esistenza o inesistenza sia oggettivamente smentita dagli atti di causa; restano esclusi gli errori di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.
La revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva decisiva e non una diversa lettura degli atti o delle prove.
La copia autentica della decisione impugnata deve essere depositata nel termine previsto; il mancato deposito tempestivo comporta improcedibilità del ricorso originario.
È richiamata la facoltà di depositare memoria in prossimità della decisione.
art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Nel processo civile telematico il deposito degli atti e documenti da parte dei difensori avviene con modalità telematiche, secondo la disciplina tecnica di sottoscrizione, trasmissione e ricezione.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
È richiamato in tema di contestazione della conformità della copia informatica all'originale.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. cit.
È evocato quale base delle regole sulla copia analogica e sulla sua attestazione di conformità nel passaggio al processo telematico.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Rafforza la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'accesso effettivo al giudice.
art. 19 TUE
Richiamato a supporto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 CEDU
È menzionato quale parametro sovranazionale del giusto processo.
art. 24 Cost.
Il diritto di azione e difesa va assicurato, ma nei limiti delle forme e dei termini processuali ragionevoli.
art. 111 Cost.
Il giusto processo e la ragionevole durata sono richiamati come criteri di interpretazione delle forme processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
È citato come trasposizione attuale della disciplina del deposito telematico degli atti.
art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
È richiamato con riferimento alla sequenza dei controlli telematici e alla stabilizzazione dell'effetto del deposito.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando la decisione presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale direttamente smentito dagli atti; non è configurabile se si contesta la valutazione o l'interpretazione di documenti e risultanze processuali.
- Nel processo civile telematico, l'indicazione di un documento nell'indice del ricorso o nella nota di iscrizione a ruolo non prova, da sola, il suo effettivo deposito nel fascicolo informatico: è necessario che l'atto sia realmente entrato nel sistema nel rispetto delle forme di legge.
- La prova di un deposito tempestivo non può essere desunta da mere schermate o da riferimenti generici agli allegati, se non emerge con certezza che la decisione impugnata sia stata effettivamente caricata e accettata nel fascicolo entro il termine perentorio.
- Il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo quando il deposito tempestivo, sia pure irregolare, sia comunque effettivamente avvenuto; non può sanare la mancanza del presupposto stesso del deposito nei termini.
- Nel processo telematico, la funzione del cancelliere non equivale a una certificazione sostanziale dell'avvenuto deposito di ciascun allegato richiamato nell'indice della parte, poiché l'inserimento degli atti dipende dal corretto perfezionamento della sequenza telematica di deposito.
- Le limitazioni temporali agli adempimenti processuali, quando congrue e ragionevoli, sono compatibili con il diritto di difesa e con l'effettività della tutela giurisdizionale.
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